Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2022, n. 29678
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Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VI IG GI, nato in [...] il [...] 2. ON ID, nato a [...] il [...] 3. LL RE, nato a [...] il [...] 4. RA GI, nato a [...] il [...] 5. RT LU, nato a [...] il [...] 6. MB RC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nei confronti del RA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena e rigetto nel resto del ricorso;
e il rigetto dei ricorsi degli altri cinque imputati;
v ..: udito l'avv. Nicola Fabio De Feo per il VI, l'avv. Francesco Morelli per il ON, l'avv. IG Salice per il LL, l'avv. Dario Micheletti, in sostituzione dell'avv. Alberto Bova, per il RA, l'avv. Alessandro Francesco Petrillo e l'avv. Giovanni Passalacqua per il RT e il MB, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, GI RA e RE LL da alcuni specifici episodi di peculato;
riconoscendo a LU RT l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.;
rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - IG GI VI in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di capogruppo consiliare del Popolo delle Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX legislatura (tra il maggio 2010 e il dicembre 2011), appropriato della somma complessiva di euro 819,00, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità di cui alla legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capo d'imputazione A) del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 11639/13);
- ID ON in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di consigliere componente del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX legislatura (tra il maggio 2010 e il dicembre 2011), appropriato della somma complessiva di euro 3.584,59, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità di cui alla legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capo d'imputazione D) del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 11639/13);
- RE LL in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di consigliere componente del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX legislatura (tra il maggio 2010 e il dicembre 2011), appropriato della somma complessiva di euro 1.577,06, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità di cui alla legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capo d'imputazione I) del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 11639/13);
- GI RA in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di capogruppo consiliare di Forza Italia-Popolo delle Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della VIII legislatura (tra il 10 gennaio 2009 e il 9 maggio 2010) della somma complessiva di euro 2.681,56, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità di cui agli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capo d'imputazione A) del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 5702/16);
- LU RT in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di consigliere componente del gruppo consiliare del Popolo delle Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX legislatura (tra il maggio 2010 e il dicembre 2011), appropriato della somma complessiva di euro 2.123,44, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito al predetto gruppo per le finalità di cui alla legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capo d'imputazione C) del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 11639/13);
- RC MB in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 cod. pen., per essersi, nella sua qualità di consigliere componente del gruppo consiliare di Forza Italia-Popolo della Libertà presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della VIII legislatura (tra il gennaio 2009 e il maggio 2010), ed ancora nella medesima qualità con riferimento al gruppo consiliare del Popolo della Libertà nel corso della IX legislatura (tra il maggio 2010 e il dicembre 2011), appropriato della somma complessiva di euro 8.227,82, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in quanto denaro attribuito ai predetti gruppi per le finalità di cui agli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 32 del 1997, giustificando tali spese come inerenti all'attività consiliare laddove le stesse riguardavano costi sostenuti per la partecipazione ad attività di partito al di fuori dell'ambito regionale ovvero spese esclusivamente personali, in violazione dell'art. 7 della predetta legge regionale che vietava l'utilizzazione di quei contributi "neppure parzialmente per finanziare organi centrali o periferici dei partiti, loro articolazioni politiche-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi" (capi d'imputazione E) e H), il secondo del procedimento recante l'iscrizione rgnr n. 11639/13). Rilevava la Corte territoriale come le somme oggetto di appropriazione dovessero considerarsi nella disponibilità non solo dei capigruppo, che avevano la custodia del denaro e il potere diretto di disporne, ma anche dei consiglieri componenti di ciascun gruppo, dato che gli stessi avevano ottenuto il rimborso delle spese sostenute sulla base di una mera richiesta con allegata documentazione, senza che il presidente del gruppo effettuasse alcun controllo formale o sostanziale;
come la disciplina regionale di riferimento consentisse di affermare che il rimborso delle spese sostenute anche dal singolo consigliere sarebbe stato legittimo solo connesse alle funzioni istituzionali dei rispettivi gruppi di appartenenza o aventi uno scopo di rappresentanza promozionale dell'ente (venendo dunque esclusa la possibilità di rimborso, oltre che di quelle strettamente private, delle spese connesse solo all'attività politica dei partiti, alla promozione della attività politica del singolo consigliere svolta in maniera scissa da iniziative del gruppo consigliare);
come l'onere di dimostrare la non riferibilità delle spese rimborsate a quelle finalità spettasse alla pubblica accusa, potendosi a tale scopo valorizzare anche l'esistenza di plurimi e convergenti indizi, la cui valenza dimostrativa la difesa di ciascun imputato avrebbe avuto l'onere di contrastare;
e come il danno procurato in termini di immagine per l'ente regionale da condotte valutate nel loro complesso non potesse considerarsi trascurabile