Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/03/2022, n. 08064
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASELLI WALTER nato a CALTANISSETTA il 07/07/1991 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;RITENUTO IN FATTO 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto W N colpevole del delitto di rissa ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla sua corresponsabilità nel delitto contestatogli;- al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, D, Rv. 207944;ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, E, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come gli operanti avessero individuato l'imputato come un componente di uno dei due gruppi che si erano affrontati ed erano giunti alle vie di fatto, reciprocamente aggredendosi.
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