Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/09/2022, n. 26687
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11503-2016 proposto da: CREA, già CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, in persona del Direttore generale pro tempore, MINISTERO DELLLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;- ricorrenti -contro Oggetto Indennità di anzianità L. nr.70/1075 Pubblico Impiego R.G.N. 11503/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC GIULI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato R S, che la rappresenta e difende;- controricorrente - nonché contro PIERANDREI FERNANDO, BOCCONCELLI CARLA;- intimati - avverso la sentenza n. 7621/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 5776/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1. La Corte d'Appello di Roma,in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da F P e FRANCA GIULI― già dipendenti degli Istituti di Ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, trasferiti dall’1.10.2004 al CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (in prosieguo: CRA) ― e dichiarava il loro diritto a percepire, a seguito della cessazione dal servizio,un’ unica indennità di anzianità, determinata ai sensi della L. nr. 70/1975, articolo 13. Dichiarava estinto il giudizio nei confronti di CARLA BOCCONCELLI. 2.LaCorte territoriale esponeva che i lavoratori erano stati trasferiti alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo professionale e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio per sopraggiunti i limiti di età, il CRA aveva attribuito loro un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. n.r 70/1975. Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato,sicché il CRA pretendeva la restituzione dell’eccedenza. 4.La Corte territoriale premetteva che la appellante CARLA BOCCONCELLI aveva rinunciato agli atti ai sensi dell'articolo 306 cod.proc.civ. 5. Sulla vicenda del PIERANDREI era intervenuto il giudicato, in quanto il PIERANDREI aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dal CRA per il recupero delle somme che assumeva di avere erogato indebitamente e la opposizione era stata accolta dal Tribunale di Roma con sentenza (nr. 6449/2014) divenuta definitiva. 6. Nel merito, non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento del trattamento di fine servizio.
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