Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2020, n. 11588

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2020, n. 11588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11588
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5467/2017 R,G, proposto da: Unipolsai Assicurazioni s.p.a. in persona del suo procuratore speciale N C, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana, n.

5 - pal. A, presso !o studio dell'Avv. S D M, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. M G, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Blue Panorama Airlines s.p.a. in a.s., in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi, n. 28, presso lo studio dell'Avv. L P, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Prisciano, n. 42 presso lo studio dell'Avv. E F giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - AXA Corporate Solutions s.a. - Rappresentanza generale per l'Italia, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore G A, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, n. 88, presso lo studio dell'Avv. R S, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti C B e A M, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - Allianz s.p.a., in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore C C, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini, n. 88, presso lo studio dell'Avv. R S, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti C B e A M giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controri corrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1070/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 12/05/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'Avv. Luigi Occhiuto, in sostituzione dell'Avv. M G, l'Avv. Marco Basile, in sostituzione dell'Avv. E F, l'Avv. R S e l'Avv. Sergio Mascolo, per delega dell'Avv. L P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, proposto dall'Unipolsai S.p.a., con l'assorbimento del secondo;
il rigetto del ricorso incidentale proposto dall'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca s.p.a.;
il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo dei ricorsi incidentali della Axa S.p.a. e della Allianz S.p.a.

FATTI DI CAUSA

Il Boeing B767-300 di proprietà della compagnia aerea Blue Panorama Airlines S.p.a., in sosta presso l'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona-Villafranca, veniva gravemente danneggiato durate l'esecuzione di servizi di handling. In particolare, durante la manovra di traino dell'aeromobile, la semi-ala destra urtava il portellone scorrevole dell'hangar. La compagnia aerea citava in giudizio la società che aveva in gestione esclusiva l'aeroporto, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 4.390.000,00 e dollari statunitensi (USD) 1.600.000,00. La convenuta si difendeva invocando la clausola di reciproco totale esonero di responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa temeraria con previsione dell'evento (per i quali era prevista la risarcibilità del solo danno diretto) contenuta nel contratto di handling, eccependo l'inammissibilità del cumulo delle azioni contrattuale ed extracontrattuale e, in via subordinata, sostenendo che dovesse trovare applicazione la disciplina del contratto di trasporto contenuta negli artt. 1683 ss. cod. civ. Nel giudizio intervenivano volontariamente la Axa Corporate Solutions S.A., la Allianz S.p.a. e la Milano Assicurazioni (oggi Unipolsai S.p.a.), coassicuratrici della polizza contro i danni con franchigia di USD 1.000.000,00. Deducevano, con identità di toni, di aver liquidato alla Blue Panorama Airlines S.p.a. un indennizzo di USD 75.000,00 la Axa S.p.a., di USD 87.500,00 la Allianz S.p.a. e di USD 837.500,00 la Milano Assicurazioni S.p.a. (comprensivo dell'indennizzo erogato per l'ulteriore polizza prestata da quest'ultima soltanto). In virtù di tali pagamenti e per espressa surroga, agli effetti di cui all'art. 1201 cod. civ., chiedevano la condanna della Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a. al risarcimento del danno in loro favore. Il Tribunale di Verona, accertato il grave inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità della società convenuta, la condannava al risarcimento del danno in favore dell'attrice e delle intervenute. La sentenza veniva appellata dalla Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a., che insisteva per il rigetto integrale delle domande o, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda di parte attrice nei soli limiti di cui all'art. 1696 cod. civ. o di quanto previsto nel contratto di handling. La Blue Panorama Airlines S.p.a. proponeva appello incidentale al fine di ottenere la condanna dell'appellante principale al maggior risarcimento richiesto e non ottenuto in primo grado. Axa S.p.a. ed Allianz S.p.a. appellavano in via incidentale dolendosi della mancata rivalutazione monetaria sulle somme loro attribuite. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 12 maggio 2016, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, riduceva la somma dovuta dalla Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a. alla Unipolsai S.p.a. da USD 837.500,00 a USD 365.395,03;
escludeva la condanna in favore di Blue Panorama Airlines S.p.a. al risarcimento dei danni diretti;
rigettava per il resto i gravami. In data 19 dicembre 2016 la Unipolsai S.p.a. proponeva istanza di correzione di due errori ravvisati nella sentenza. L'istanza veniva accolta, con ordinanza pubblicata il 2 febbraio 2017, limitatamente all'omessa conversione di tutte le voci di danno nella medesima valuta. La Unipolsai S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricorso la Blue Panorama Airlines S.p.a. e la Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a. che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in cinque motivi. Hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale tutte e tre le assicurazioni e la Blue Panorama Airlines S.p.a. La Axa S.p.a. e la Allianz S.p.a. hanno entrambe proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi. La Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a., la Allianz S.p.a., la Axa S.p.a. e l'Unipolsai S.p.a. hanno depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Chiamata la causa una prima volta all'udienza del 19 dicembre 2018, con ordinanza interlocutoria è stata rinviata a nuovo ruolo per sottoporre all'attenzione delle parti l'incidenza dei princìpi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 8312 del 25 marzo 2019 sulla procedibilità del ricorso. Aeroporto "Valerio Catullo" s.p.a. e l'Unipolsai S.p.a. hanno depositato ulteriori memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla Blue Panorama Airlines S.p.a. La controricorrente sostiene che il ricorso della Unipolsai S.p.a. sarebbe tardivo in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 maggio 2016 e il gravame è stato proposto solamente in data 16 febbraio 2017. L'eccezione è infondata, nei termini che seguono. Il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato, per il primo grado, in data 13 febbraio 2009. Allo stesso, pertanto, non si applica il dimezzamento del termine di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ. introdotto dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Infatti, le disposizioni in essa contenute riguardano solamente i giudizi incardinati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009), secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma 1, legge cit.;
fanno eccezioni le ipotesi considerate ai commi successivi del medesimo articolo, fra le quali non rientra però la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ. Pertanto, la sostituzione dell'originario termine annuale di decadenza con il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018, Rv. 650147 - 01) Consegue che il termine di decadenza dall'impugnazione applicabile al presente ricorso è di un anno (oltre la sospensione feriale) e non invece di sei mesi (come erroneamente sostenuto dalla Blue Panorama Airlines S.p.a.). Non sussiste, quindi, la causa di inammissibilità denunciata dalla Blue Panorama Airlines S.p.a.

2. Tuttavia, prima ancora del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nel caso di specie sarebbe venuto a scadere quello "breve" previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., a decorrere dalla data di notificazione della sentenza a mezzo PEC, dichiaratamente avvenuta il 21 dicembre 2016. La società ricorrente, pur avendo depositato un controricorso, non ha preso espressamente posizione sull'eccezione di tardività, limitandosi ad insistere per la cassazione della sentenza impugnata «limitatamente ai capi [...] così come modificati [...] con ordinanza resa in data 30 gennaio 2047 e pubblicata il 2 febbraio 2017». È dunque possibile affermare che, sebbene senza alcuna specifica argomentazione, la Unipolsai S.p.a. ha individuato il dies a quo del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. nella data di pubblicazione dell'ordinanza che provvedeva sull'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza d'appello. Tale impostazione è errata. Infatti, l'istanza di correzione di errore materiale è stata accolta solamente nella parte in cui la sentenza d'appello, avendo omesso di liquidare tutti i danni nella valuta avente valore legale nello Stato (alcuni di essi sono stati quantificati in dollari statunitensi), ha poi erroneamente sottratto alcune poste da altre - per evitare una duplicazione risarcitoria - senza prima operare una conversione che rendesse omogenea la valuta del minuendo e del sottraendo. Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (da ultimo: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, Rv. 648225 - 01). Poiché il profilo della decisione di merito che ha costituito oggetto di correzione non riguarda direttamente i profili della decisione fatti oggetto di ricorso per cassazione, il termine per l'impugnazione decorreva dalla notificazione della sentenza e non dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione.
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