Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2018, n. 20253

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2018, n. 20253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20253
Data del deposito : 8 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C M, n. in Romania 9.12.1980 alias S M alias S M avverso la sentenza e l'ordinanza n. 15/2018, entrambe emesse dalla Corte d'Appello di Milano il 23/03/2018 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed i provvedimenti decisori impugnati;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R A, che ha concluso per inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la con- segna di C M all'autorità giudiziaria tedesca, che l'ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo del 03/03/2017 emesso dalla Procura della Repubblica di Monaco di Baviera, sulla base di mandato di arresto nazionale del 23/02/2017 spiccato per i reati di rapina impropria e lesioni personali (artt. 252, 223, 230 e 52 cod. pen. tedesco) commessi in Monaco di Baviera il 12/09/2016 in concorso con due connazionali, separatamente perseguiti e giudicati. Con l'ordinanza parimenti emessa il 23/03/2018 la Corte ha, inoltre, rigettato l'istanza difensiva di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata in esito all'udienza di convalida dell'arresto eseguito d'iniziativa dalla Polizia Giu- diziaria, ravvisando la sussistenza di un concreto pericolo di fuga tale da rendere inidonea la misura domiciliare invocata.

2. Avverso entrambi i provvedimenti ha proposto separatamente ricorso per cassazione il difensore del C, formulando le censure di seguito indicate.

2.1 Ordinanza cautelare Si deduce l'inosservanza dell'art. 275, corr ma 3 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di fuga. In particolare si sostiene che pur essendo a conoscenza che il consegnando ha legami stabili in Italia, costituiti dalla presenza della sorella e del cognato che ivi risiedono da anni, in maniera illogica la Corte territoriale ha escluso tale evenien- za prima dell'arrivo del coniuge e dei figli, circostanza oltre tutto dimostrativa della stabilità dei legami familiari e dell'assenza di qualsivoglia ragione per darsi alla fuga;
quanto alla pretesa inidoneità del domicilio indicato, consistente in una unità immobiliare di 45 mq., la Corte territoriale non ha valutato in concreto in che misura tali dimensioni avrebbero potuto incidere maggiormente sul pericolo di fuga.
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