Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 32296

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Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2023, n. 32296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32296
Data del deposito : 21 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 Data pubblicazione 21/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente CIVILE GENERALE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.24/02/2023 PU PASQUALE GIANNITI Consigliere PASQUALINA ANNA PIERA Consigliere CONDELLO CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23945/2019 R.G. proposto da: AV FR, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAGNOTTA MICHELE (CF: [...]) – Ricorrente –

Contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell'avvocato MATTICOLI MARIO (CF: [...]), che la rappresenta e difende – Controricorrente – nonché

contro

UR EN – Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1254/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 1. CE AR (odierna ricorrente), in qualità di terza Data pubblicazione 21/11/2023 trasportata, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la società CA di Assicurazioni cooperativa a r.l. (odierna resistente) e EN MA (odierno intimato), al fine di ottenere il risarcimento a seguito di sinistro stradale: il OR in qualità di conducente e proprietario dell'autovettura, e la CA quale compagnia assicuratrice della R.C.A. di quest'ultimo.

2. Con sentenza n. 2132/2016 il Tribunale di Cosenza accolse parzialmente la domanda originariamente proposta dalla AR, disponendo una notevole riduzione della quantificazione dei danni patiti dalla AR rispetto a come erano stati accertati e quantificati dal CTU.

3. Avverso detta sentenza la AR propose appello, circoscritto alla ridotta quantificazione del danno, con una serie di successivi tentativi di iscrizione a ruolo tutti però non correttamente perfezionatisi per motivi procedurali ed informatici. Solo al quarto tentativo di iscrizione a ruolo avvenuto in data 11/05/2019, andato a buon fine, il procedimento venne identificato con R.G. 872/2017, ove si costituì solo la CA assicurazioni, chiedendo il rigetto dell'appello nonché la conferma della sentenza di primo grado nelle quantificazioni.

4. Con sentenza n. 1254/2019, pubblicata in data 14/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il gravame, ex art. 348 cod. proc. civ., per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa.

5. Avverso la predetta sentenza la AR propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società CA di Assicurazioni cooperativa a r.l. resiste con controricorso. EN OR non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 2 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 7. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte con le quali ha Data pubblicazione 21/11/2023 chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., due distinti motivi di doglianza. Il primo, relativo alla violazione dell'art. 16 bis co. 7 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla l. 17/12/2012, n. 221, e dell'art. 13, co. 2, del D.M. 21/02/2011 n. 44, per non avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il deposito telematico nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC avvenuta in data 06/04/2017. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Dal ricorso, si ricava che: (1) l'atto di appello è stato notificato in data 31/3/2017 (e quindi andava iscritto a ruolo entro il 10/4/2017, n.d.r.);
(2) la prima iscrizione a ruolo del 6/4/2017 non andò a buon fine, con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” e quarta ricevuta del 7/4/2017 “atti rifiutati deposito pervenuto alle cartelle errori fatali”. (3) La seconda iscrizione a ruolo del 7/4/2017 non andò a buon fine con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, e quarta ricevuta mai pervenuta. (4) A quel punto, dopo aver atteso la ricevuta del secondo tentativo di iscrizione a ruolo dell'appello, nei primi giorni del mese di maggio del 2017 il difensore della ricorrente si recò presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, ove l'addetta dell'ufficio gli comunicò che evidentemente vi era un problema sistema che impediva la ricezione dell'ultima ricevuta nonché del regolare deposito/iscrizione a ruolo e dava direttive per la soluzione della problematica, ossia depositare un'istanza di rimessione nei termini. (5) In data 10/5/2017 il difensore della ricorrente depositò in cancelleria un'istanza di rimessione nei termini, esponendo la problematica e le difficoltà nell'eseguire l'iscrizione a ruolo nei 3 di 12 Numero registro generale 23945/2019 Numero sezionale 680/2023 Numero di raccolta generale 32296/2023 termini per causa ad egli non imputabile. (6) Il ricorrente espone che Data pubblicazione 21/11/2023 tale istanza non ebbe riscontro, né dalla cancelleria né del giudicante. (7) Di conseguenza, il predetto difensore procedette ad un terzo tentativo di iscrizione a ruolo, anche questo con esito negativo, con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” e quarta ricevuta del 7/4/2017 “atti rifiutati deposito pervenuto nelle cartelle errori fatali”. (8) A quel punto, il difensore effettuò un ulteriore (quarto) tentativo di iscrizione a ruolo, avvenuto in data 21/5/2019 (la data dell'11/5/2019 che si legge nel ricorso è palesemente errata posto che la causa di appello porta il numero di ruolo 872/2017 e la sentenza qui impugnata è stata trattenuta in decisione il 27/6/2018), andato a buon fine, con esclusione della busta telematica del file della sentenza appellata scaricate dal PCT. Da un'analisi del file della sentenza è emersa un'anomalia della firma digitale del giudice relatore, e da ciò conseguirebbe la compromissione degli invii ripetuti determinando di errori imprevisti ed errori fatali.

3. Secondo l'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/12/2012, n. 221 - inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24/12/2012, n. 228, modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24/6/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11/8/2014, n. 114 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero d Giustizia”. Il citato art. 16-bis, al comma 4, prevede che “il deposito degli atti processuali e dei

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