Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24957

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24957
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, KATE TASSONE, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/6/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da ET PI, sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è ininterrottamente sottoposto dal 2007. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 13/8/2021 - ha dato conto, a seguito di approfondita istruttoria, della perdurante e spiccata pericolosità sociale del PI, esponente di rilievo e killer della cosca di camorra Belforte, attualmente operativa come risulta dalle recenti operazioni di polizia richiamate nel DM reclamato, organizzazione dedita alle estorsioni e all'usura, nonché al traffico di sostanze stupefacenti e dei rifiuti.

1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, intessuto di legami familiari, nel cui ambito PI ha assunto un ruolo direttivo dopo la collaborazione con la giustizia del capo Salvatore Belforte. Quest'ultimo dato non esclude la vitalità del clan né elide la spiccata pericolosità sociale del PI, il quale non si è mai dissociato dalla compagine di riferimento, né potrebbe interpretarsi in tal senso il contenuto delle missive del 2015, dirette alla Direttrice del carcere e ad un rappresentante della Procura, segnalando il Tribunale di sorveglianza che i temi ivi illustrati sono generici e "favolistici" e prescindono del tutto dalla estrema gravità dei reati commessi (PI ha al suo attivo condanne definitive per almeno nove omicidi), e non ha mai dato segnali di resipiscenza, non ha risarcito le vittime dei suoi crimini, in carcere non svolge alcuna attività lavorativa ed ha riportato una sanzione disciplinare in data 4/6/2021. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del condannato, avv.ti Mariano Omarto ed Angelo Raucci, deducendo violazione di legge, con riferimento alla mancanza di attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, pericolo ritenuto dai giudici della sorveglianza in assenza di elementi concreti ed attuali e nonostante la cessazione del sodalizio malavitoso di cui si assume la partecipazione del PI con ruoli di vertice. Si deplora, altresì, l'assenza grafica di motivazione sulle censure mosse dalla difesa al decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Tali censure sono state illustrate partitamente, con riferimento ai temi della esistenza del sodalizio criminoso denominato clan Belforte, dei rapporti del PI con detta organizzazione di appartenenza, e della sua dissociazione dal gruppo criminale, concludendo il

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