Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10738
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K A nato a Durazzo in data 11/5/1960;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/09/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M C A;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore D A R S che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Colliva F P, nell'interesse di K A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. M M, nell'interesse di K A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha sollevato eccezione sulla prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.L'odierno ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari n. 3079 del 23/9/2021 che, pronunziando in sede di rinvio dalla IV sezione di Questa Corte, sent. n. 47081 del 4/10/2016, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/06/2005, con la quale A K è stato dichiarato responsabile dei reati p.e.p. dagli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni 18 di reclusione.
2. La vicenda processuale è così riassumibile. Con sentenza del 14 giugno 2005, il Tribunale di Bari condannava K A -unitamente a D B e H N- per i reati di cui all'art.74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. citato. Il giudizio di responsabilità veniva fondato sulle molteplici conversazioni aventi ad oggetto i traffici di stupefacenti intercorsi tra tale B A e i suoi interlocutori, e sulle emergenze processuali, idonee, ad avviso dei giudici di merito, ad identificare in A Katroschi il B A delle conversazioni monitorate.
3.Giova ricordare che nel dibattimento di primo grado il teste Z Mario, in servizio presso la Direzione Investigativa antimafia di Bari, depose in ordine alle attività investigative grazie alle quali si era addivenuti all'identificazione del K (cfr. verbale nell'udienza del 20 ottobre 2004 allegato al ricorso) esponendo che tra il febbraio e il marzo 2000, in un periodo quindi successivo allo svolgimento delle attività investigative, il K, fermato dalla p.g. della D.I.A. di Bari, aveva esibito un passaporto albanese intestato a Beka A, sebbene sullo stesso fossero apposte due foto che lo ritraevano, ed aveva ammesso di aver falsificato il documento che nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercettate, il B affermava di chiamarsi K;
che nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, in occasione dell'identificazione del K, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un permesso di libero accesso in ambito portuale senza numero progressivo e privo di data di rilascio intestato a K Arian di R con l'effige di B. Il teste evidenziava altresì, a supporto del quadro accusatorio, che in una delle conversazioni intercettate sull'utenza n. 03483531316, si discuteva dell'arrivo in Italia il giorno 11 marzo 1999 di tale A e che, da controlli a riscontro della fonia, si era accertato che nella lista dei passeggeri imbarcatisi sulla motonave proveniente dall'Albania denominata "Wisteria" e giunta a Bari in data 10 marzo 1999 figurava una persona denominata proprio A;
tale coincidenza, ad avviso dell'ufficiale di p.g., deponeva ulteriormente per l'identificazione del K in tale B (A).
2.1. Avverso la sentenza del 14 giugno 2005, l'imputato proponeva appello in relazione a tutti i capi d'imputazione dolendosi che le descritte emergenze processuali non erano affatto idonee a fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il telefonista "A" fosse identificabile in A K nato a Durazzo in data 11/5/1960. In particolare, si osservava che non vi era stato alcun accertamento in ordine alla genuinità del passaporto esibito dall'imputato e che le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alla compiuta falsificazione erano inutilizzabili perché rese in assenza del difensore;
che la telefonata dalla quale emergeva che l'interlocutore era K non era stata registrata e dunque era inesistente e pertanto inutilizzabile;
che la presenza di un passeggero di nome A sulla motonave, in mancanza di alcun servizio di riscontro, non poteva dirsi circostanza univoca al fine di affermare la presenza dell'imputato sulla nave alla luce della presenza nella lista dei passeggeri del natante di un altro trasportato di nome A;
che in relazione alla genuinità del permesso di accesso per il porto di Durazzo, non era stata espletata alcuna rogatoria internazionale. Alla luce di questi dati oggettivi non poteva dunque ritenersi acclarato con certezza che l'odierno imputato, fermato in data 1.3.2000, fosse stato l'interlocutore delle conversazioni relative agli scambi illeciti captate nell'anno 1999 con il K A, né tantomeno il soggetto giunto a Bari un anno prima, nel marzo 1999. In via gradata censurava la pena inflitta perché eccessiva rispetto alla reale gravità e portata criminosa dei fatti chiedendone la riduzione ai minimi edittali, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si chiedeva, che, contrariamente a quanto disposto dal giudice, le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulle contestate aggravanti, "tanto da consentire una sensibile riduzione della pena".
2.2. Con sentenza n.
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/09/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M C A;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore D A R S che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Colliva F P, nell'interesse di K A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. M M, nell'interesse di K A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha sollevato eccezione sulla prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.L'odierno ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari n. 3079 del 23/9/2021 che, pronunziando in sede di rinvio dalla IV sezione di Questa Corte, sent. n. 47081 del 4/10/2016, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 14/06/2005, con la quale A K è stato dichiarato responsabile dei reati p.e.p. dagli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni 18 di reclusione.
2. La vicenda processuale è così riassumibile. Con sentenza del 14 giugno 2005, il Tribunale di Bari condannava K A -unitamente a D B e H N- per i reati di cui all'art.74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. citato. Il giudizio di responsabilità veniva fondato sulle molteplici conversazioni aventi ad oggetto i traffici di stupefacenti intercorsi tra tale B A e i suoi interlocutori, e sulle emergenze processuali, idonee, ad avviso dei giudici di merito, ad identificare in A Katroschi il B A delle conversazioni monitorate.
3.Giova ricordare che nel dibattimento di primo grado il teste Z Mario, in servizio presso la Direzione Investigativa antimafia di Bari, depose in ordine alle attività investigative grazie alle quali si era addivenuti all'identificazione del K (cfr. verbale nell'udienza del 20 ottobre 2004 allegato al ricorso) esponendo che tra il febbraio e il marzo 2000, in un periodo quindi successivo allo svolgimento delle attività investigative, il K, fermato dalla p.g. della D.I.A. di Bari, aveva esibito un passaporto albanese intestato a Beka A, sebbene sullo stesso fossero apposte due foto che lo ritraevano, ed aveva ammesso di aver falsificato il documento che nel corso di alcune conversazioni telefoniche intercettate, il B affermava di chiamarsi K;
che nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, in occasione dell'identificazione del K, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un permesso di libero accesso in ambito portuale senza numero progressivo e privo di data di rilascio intestato a K Arian di R con l'effige di B. Il teste evidenziava altresì, a supporto del quadro accusatorio, che in una delle conversazioni intercettate sull'utenza n. 03483531316, si discuteva dell'arrivo in Italia il giorno 11 marzo 1999 di tale A e che, da controlli a riscontro della fonia, si era accertato che nella lista dei passeggeri imbarcatisi sulla motonave proveniente dall'Albania denominata "Wisteria" e giunta a Bari in data 10 marzo 1999 figurava una persona denominata proprio A;
tale coincidenza, ad avviso dell'ufficiale di p.g., deponeva ulteriormente per l'identificazione del K in tale B (A).
2.1. Avverso la sentenza del 14 giugno 2005, l'imputato proponeva appello in relazione a tutti i capi d'imputazione dolendosi che le descritte emergenze processuali non erano affatto idonee a fornire la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il telefonista "A" fosse identificabile in A K nato a Durazzo in data 11/5/1960. In particolare, si osservava che non vi era stato alcun accertamento in ordine alla genuinità del passaporto esibito dall'imputato e che le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alla compiuta falsificazione erano inutilizzabili perché rese in assenza del difensore;
che la telefonata dalla quale emergeva che l'interlocutore era K non era stata registrata e dunque era inesistente e pertanto inutilizzabile;
che la presenza di un passeggero di nome A sulla motonave, in mancanza di alcun servizio di riscontro, non poteva dirsi circostanza univoca al fine di affermare la presenza dell'imputato sulla nave alla luce della presenza nella lista dei passeggeri del natante di un altro trasportato di nome A;
che in relazione alla genuinità del permesso di accesso per il porto di Durazzo, non era stata espletata alcuna rogatoria internazionale. Alla luce di questi dati oggettivi non poteva dunque ritenersi acclarato con certezza che l'odierno imputato, fermato in data 1.3.2000, fosse stato l'interlocutore delle conversazioni relative agli scambi illeciti captate nell'anno 1999 con il K A, né tantomeno il soggetto giunto a Bari un anno prima, nel marzo 1999. In via gradata censurava la pena inflitta perché eccessiva rispetto alla reale gravità e portata criminosa dei fatti chiedendone la riduzione ai minimi edittali, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato. Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio si chiedeva, che, contrariamente a quanto disposto dal giudice, le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulle contestate aggravanti, "tanto da consentire una sensibile riduzione della pena".
2.2. Con sentenza n.
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