Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14012

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14012
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN UR ED nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 dal PG, Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2022 il Tribunale di Messina, quale Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di EN ME HE avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23 giugno 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

1.1 Il EN ME è stato sottoposto alla misura cautelare carceraria nel marzo 2022 in relazione ad otto imputazioni di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato commesso predisponendo, in concorso con imprenditori compiacenti e in cambio di denaro, documenti attestanti falsi rapporti lavorativi in favore di soggetti non presenti sul territorio italiano, al fine di far ottenere loro il permesso di soggiorno pur in assenza dei necessari requisiti. La misura è stata confermata con ordinanza emessa il 4 aprile 2022 dal Tribunale del riesame adito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., che ha anche escluso la concedibilità degli arresti domiciliari per il pericolo di recidiva. Il 23 giugno 2022 il EN ME ha definito la propria posizione patteggiando la pena di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed una sanzione pecuniaria, ed ha chiesto la sostituzione della misura, appellando poi la decisione negativa del G.i.p.

1.2 Secondo il Tribunale del riesame, l'ordinanza reiettiva è corretta perché l'imputato, che ha commesso i reati mentre ricopriva una carica all'interno di un patronato, ha dimostrato una «non comune dimestichezza con l'attività criminosa» e «peculiari capacità organizzative e manipolative», che rendono concreto il pericolo di recidiva per la facilità con cui egli potrebbe riprendere tale attività, anche dal proprio domicilio, servendosi delle molteplici conoscenze in Italia e all'estero. La scelta di definire la propria posizione processuale con un rito alternativo non è sintomatica di autentica resipiscenza, visti i molti effetti favorevoli della stessa in termini di trattamento sanzionatorio, e non è rilevante neppure il tempo trascorso in stato di custodia in carcere, pari a circa nove mesi, in

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