Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/02/2018, n. 08303

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/02/2018, n. 08303
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08303
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIME BASSIROU nato il 09/02/1967 avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO M S;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado (rito ordinario), che aveva condannato N B alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa relativamente ai reati di cui agli art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (specifica ed infraquinquennale).

2. Ricorre per Cassazione, l'imputato, tramite il difensore, con un unico motivo di ricorso: assoluta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
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