Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2022, n. 21837

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2022, n. 21837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21837
Data del deposito : 11 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27553-2020 proposto da: - ESPOSITO GRAZIANO IMMACOLATO, ESPOSITO GIUSEPPE, F.LLI ESPOSITO GUSEPPE E GRAZIANO S.N.C. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI

51, presso lo studio dell'avvocato V S, rappresentati e difesi dall'avvocato N M;

- ricorrenti -

contro

- ACQUEDOTTO LO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati D A F e B R;Ric.n. 27553/20 - Cass.

SSUU

Camera di Consiglio 12 aprile 2022 - REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NIZZA

56 presso l'Ufficio di Rappresentanza dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato N P;
- CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

14, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO RANU';
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già denominata FONDIARIA SAI S.P.A. quale società incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA

318 4 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO CORAPI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TO RTO RAN O ;
- QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD"S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N. 1859691, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CRESCENZIO

17/a presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO USAI;

- controricorrenti -

contro

- PROVINCIA DI MATERA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI

43, presso lo studio dell'avvocato LUANA NANNI, che la rappresenta e difende - resistente - nonchè

contro

- COMUNE DI BERNALDA in persona dei Sindaco pro tempore;Ric.n. 27553/20 - Cass.

SSUU

Camera di Consiglio 12 aprile 2022

- intimato -

avverso la sentenza n. 63/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 Giuseppe e Graziano Immacolato ESPOSITO, nonché la F.11i lE Giuseppe e Graziano snc agricola, propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche della Campania reiettiva delle domande da loro proposte per ottenere il risarcimento dei danni subiti sui propri terreni (perdita di animali e di attrezzature aziendali, mobilio e scorte;
lucro cessante;
morali);
danni conseguiti agli eventi meteorici ed all'esondazione dei fiumi Basento e Bradano verificatisi nei giorni 1 e 2 marzo 2011 in Comune di Bernalda (MT). Si evince, in particolare, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che: • con la domanda in questione, introdotta il 6 ottobre 2011, gli E convenivano in giudizio la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Bernalda, il Consorzio di Bonifica di Bradano Metaponto e l'Acquedotto Lucano spa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni conseguenti ai suddetti eventi, quantificati in euro 1.512.636,00, oltre accessori e spese: in via principale, ex articolo 2051 cod.civ. per rapporto di custodia con la cosa (alveo del Bradano, circostanti canali artificiali di bonifica, paratie della diga di San Giuliano, condotta dell'acquedotto Lucano) e, in via subordinata, ex articolo 2043 cod.civ. per omessa manutenzione dei terreni ed alvi idrici;
• costituitisi in giudizio i convenuti (eccezion fatta per il Comune di Bernalda), taluni dei quali chiamavano in causa, in manleva, le compagnie assicuratrici Fondiaria Sai spa (poi Unipolsai Assicurazioni spa) ed Assicuratori Lloyds, il Tribunale Regionale disponeva consulenza tecnica d'ufficio con nomina di ingegnere idraulico, e quindi rigettava la domanda dei ricorrenti stan e l'accertata eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento (caratteriz Ric.n. 27553/20 - Cass.

SSUU

Camera di Consiglio 12 aprile 2022 Il statisticamente da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni), integrante caso fortuito di esclusione di entrambe le fattispecie di responsabilità dedotte in giudizio;
• interposto appello, sopraggiungeva la sentenza qui impugnata con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda osservando che: - né il Consorzio di Bonifica né l'Acquedotto Lucano avevano legittimazione passiva, dal momento che, come desumibile dalla consulenza tecnica d'ufficio, la causa dell'esondazione non era riconducibile né all'apertura delle paratie di San Giuliano (che anzi avevano alleviato l'ondata di piena) né alla falla occorsa alla condotta idrica, costituente conseguenza dell'esondazione;
- neppure poteva riconoscersi legittimazione passiva alla Provincia di Matera ed al Comune di Bernaida, dal momento che non erano state a queste amministrazioni assegnate, da parte della Regione Basilicata, le risorse umane, finanziarie ed organizzative necessarie all'assolvimento delle funzioni di tenuta e manutenzione dei bacini idrici pubblici e delle opere idrogeologiche ex art. 7 d.lvo 112/98;
- quanto all'unico soggetto astrattamente responsabile, cioè la Regione Basilicata (art.2 lett.e) d.P.R. 8/72, artt.89 e 90 d.P.R. 616/67), risultava dirimente il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche, costituenti caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode in quanto causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (come più volte affermato dalla S.C. proprio in tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane);
- pur risultando provata la mancata effettuazione da parte della Regione, negli anni pregressi, di interventi manutentivi nella zona interessata, la responsabilità di quest'ultima andava comunque esclusa dal momento che, a fronte di un evento eccezionale ed imprevedibile perché connotato da un tempo di ritorno complessivamente superiore a trent'anni (CTU) e, inoltre, tale definito anche dal d.
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