Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2013, n. 7932

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Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della Cassazione, venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2013, n. 7932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7932
Data del deposito : 29 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8203-2009 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato V G, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
AGENZIA DL DMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DLLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro
NOGETA S.R.L.;

- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2009, r.g. n. 23054/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato Paolo GENTILI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. DSTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
La Cassa di Risparmio di Rieti ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del tribunale di Roma del 25.2.2009, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione di R.G. n. 23054/2006 in relazione alla pendenza, davanti alla Corte d'Appello (penale) di Roma, di un procedimento per incidente di esecuzione iscritto al n. 56/08. Resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. l'Agenzia del Demanio. Il tribunale ha sospeso il giudizio civile di opposizione esecutiva proposto dall'Agenzia del Demanio in relazione al procedimento di esecuzione promosso dalla Cassa di Risparmio di Rieti - alla quale è subentrata quale successore a titolo particolare la spa Intesa Sanpaolo -, quale creditore ipotecario su beni immobili di proprietà della società Nogeta srl, le cui quote sono state dapprima sequestrate e poi confiscate - in applicazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale antimafia, L. n.576 del 1965 e succ. mod., art. 2 ter - con provvedimento del
tribunale di Roma del 15.11.1996, confermato in appello (decreto 17.6.1999), e divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto (Cass. n. 20108 del 2001). La sospensione è stata disposta in ragione della pregiudizialità del procedimento per incidente di esecuzione penale, ex art. 666 c.p.p., promosso dall'Agenzia

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