Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/03/2013, n. 7932
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Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della Cassazione, venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8203-2009 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A., in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato V G, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DL DMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DLLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
NOGETA S.R.L.;
- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2009, r.g. n. 23054/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l'Avvocato Paolo GENTILI dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. DSTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
La Cassa di Risparmio di Rieti ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del tribunale di Roma del 25.2.2009, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione di R.G. n. 23054/2006 in relazione alla pendenza, davanti alla Corte d'Appello (penale) di Roma, di un procedimento per incidente di esecuzione iscritto al n. 56/08. Resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. l'Agenzia del Demanio. Il tribunale ha sospeso il giudizio civile di opposizione esecutiva proposto dall'Agenzia del Demanio in relazione al procedimento di esecuzione promosso dalla Cassa di Risparmio di Rieti - alla quale è subentrata quale successore a titolo particolare la spa Intesa Sanpaolo -, quale creditore ipotecario su beni immobili di proprietà della società Nogeta srl, le cui quote sono state dapprima sequestrate e poi confiscate - in applicazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale antimafia, L. n.576 del 1965 e succ. mod., art. 2 ter - con provvedimento del
tribunale di Roma del 15.11.1996, confermato in appello (decreto 17.6.1999), e divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto (Cass. n. 20108 del 2001). La sospensione è stata disposta in ragione della pregiudizialità del procedimento per incidente di esecuzione penale, ex art. 666 c.p.p., promosso dall'Agenzia del Demanio ed alla data del
provvedimento di sospensione pendente davanti alla Corte d'Appello (penale) di Roma. La Cassa di Risparmio di Rieti, con riferimento alla proposta istanza di regolamento di competenza pendente davanti alla sottosezione prima della sesta sezione della Corte di cassazione, ha chiesto al Primo Presidente di volere disporre l'assegnazione del relativo ricorso (R.G. n. 8203/09) alle Sezioni Unite in ragione della "collateralità" della questione proposta con il regolamento con quella oggetto dell'ordinanza interlocutoria n. 2340 del 2012 - e relativa al tema della prevalenza dell'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro ed alla confisca preventiva penale L. n. 576 del 1965 e succ. mod., ex art. 2 ter -, con la quale la terza sezione civile della Corte di cassazione - trattandosi di questione di particolare importanza - ha rimesso gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;ed il primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Il ricorso per regolamento di competenza è stato chiamato alla presente udienza.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DLLA DCISIONE
Oggetto dell'incidente di esecuzione era la richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio, di statuire esplicitamente - in tal modo integrando il decreto ablatorio di prevenzione passato in giudicato - che le garanzie reali, iscritte sui beni costituenti quote del patrimonio delle società coinvolte dalla misura della confisca, non sono opponibili ad essa Agenzia, seppure iscritte anteriormente all'adozione delle misure del sequestro e della successiva confisca. E ciò perché l'istituto di credito (Ca.Ri.Ri.) era in mala fede nel rilasciare gli affidamenti contro le iscrizioni ipotecarie di comodo. Di qui impossibile sarebbe stato il promovimento di una procedura esecutiva finalizzata all'espropriazione, perché tali garanzie cedono di fronte alla confisca di prevenzione.
Questo procedimento è stato definito, in accoglimento della tesi prospettata dall'Agenzia, dalla Corte d'Appello di Roma con provvedimento del 25.5-6.7.2007.
La pendenza dell'incidente, prospettata nel provvedimento di sospensione, è relativa alla circostanza che avverso tale ultima pronuncia Intesa San Paolo spa - cessionaria dei crediti di Ca.Ri.Ri. - soccombente in quel giudizio, ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità, con sentenza n. 19440/2008, ha convertito in opposizione davanti allo stesso organo di merito, ai sensi dell'art. 676 c.p.c., comma 1 e art. 667 c.p.c., comma 4. In tal modo, è stato instaurato, davanti alla Corte d'Appello (penale) di Roma, il giudizio di opposizione esecutiva penale (R.G. n. 56/2008 MP), ritenuto pregiudicante dal giudice civile con il provvedimento di sospensione denunciato con il regolamento di competenza.
La Corte d'Appello (penale) ha deciso con ordinanza del 23.10/9.12.2009. La decisione è stata impugnata da Intesa San Palo con ricorso per cassazione, rigettato definitivamente con sentenza del 25.11.2010 - 21.1.2011 (n. 1848/2011) che ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello penale di Roma sopra citata che aveva dichiarato inopponibili al Demanio, perché costituite in mala fede, le ipoteche giudiziali originariamente iscritte dalla Cassa di Risparmio di Rieti sugli immobili oggetto di confisca. Risulta dagli atti - in particolare da quelli allegati alla memoria presentata ex art. 378 c.p.c. previa notificazione ex art. 372 c.p.c., comma 2, - che l'Agenzia del Demanio, con ricorso in data
11.11.2011, ha chiesto al tribunale di Roma di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione sospesa. Allo stato, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 26.6.2013 ex art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti alla precedente udienza. Ora, nell'ipotesi in cui - come nella specie -, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, ne deriva che la causa considerata pregiudiziale - per effetto della medesima sentenza - non è più pendente.
Questa nuova situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. ord. 11.1.2006 n. 251). Il provvedimento di sospensione è da considerarsi, quindi, ormai privo di base perché di fatto posto nel nulla a seguito della definitività del provvedimento adottato in ordine alla causa ritenuta pregiudiziale, con la regolare riassunzione della causa di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 23054/2006), con rinvio all'udienza del 26.6.2013 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. La declaratoria di cessazione della materia del contendere rende irrilevante - nel presente giudizio - la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 194- 206 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 CEDU ed all'art. 1 del protocollo
aggiuntivo, sollevata con la memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente.
Questione, questa, peraltro, irrilevante anche sotto il diverso profilo per il quale perché una questione di legittimità costituzionale possa considerarsi rilevante, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23 capoverso, in sede di regolamento di Competenza
occorre che il sospetto o comunque l'eccezione di incostituzionalità investa la norma sulla competenza o alcuna delle norme disciplinanti il procedimento di regolamento, delle quali la Corte di Cassazione deve fare applicazione per risolvere la questione di competenza, e non già le norme disciplinanti il procedimento davanti al giudice indicato come competente (Cass. 17.1.1977 n. 225;Cass. 22.1.1976 n. 189;Cass. 17.2.1972 n. 429). La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del regolamento di competenza proposto.