Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2022, n. 38132
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rt. 6, decreto-legge n. 511/1988, per contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, anche relativamente a parte dei periodi di imposta og- getto di causa, precedenti alla entrata in vigore della suddetta Diretti- va avvenuta il 1 gennaio 2009. 5. Instaurato il processo, a differenza del giudice di prime cure il qua- le interpretava l'art. 57, co. 3 del TUA nel senso di far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle accise dalla data del consumo dell'energia, la CTR riteneva non matu- rata la prescrizione del diritto alla riscossione delle accise. Ciò sia in quanto i termini di prescrizione per il recupero delle accise sull'ener- gia elettrica erano considerati decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 53 comma 8 TUA quanto all'anno di imposta 2008, sia, circa le restanti due annualità, in forza della notifica dei PVC quali atti interrruttivi uti- li. Per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado che si era pronunciata sulla questione preliminare della prescrizione ritenuta as- sorbente, la CTR accoglieva l'appello e confermava le riprese di cui all'avviso di pagamento. 6. Avverso la decisione la società propone il ricorso iscritto all'RGN 5213/2019, affidato a sei motivi, cui resiste l'Agenzia con controricor- so. 7. Contro la medesima sentenza del giudice d'appello n.621/2/2018 depositata il 23 novembre 2018, la società proponeva ricorso per re- vocazione ex art.395 n.4 cod. proc. civ. avanti alla CTR lamentando il fatto che il giudice avrebbe omesso di esaminare i motivi inerenti il J merito e la fondatezza della pretesa fiscale richiamate nelle proprie controdeduzioni, limitandosi a pronunciarsi solo sulla preliminare que- stione relativa alla prescrizione del diritto alla riscossione, come già aveva fatto il giudice di prime cure. La Commissione Tributaria Regio- nale della Basilicata, con sentenza n. 154/01/20 depositata in data 1 dicembre 2020, dichiarava l'inammissibilità della proposta revocazio- ne ritenendo che la fattispecie non rientrasse nell'errore revocatorio. 8. In seno al ricorso iscritto all'RGN 14302/2021 la società propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 154/01/20 del giudice d'appello, ricorso affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Do- gane e dei Monopoli con controricorso. 9. In entrambi i processi la contribuente propone istanza di riunione con discussione orale e deposita memorie illustrative. Ragioni della decisione 10. Pregiudizialmente, in presenza di stretta connessione soggettiva ed oggettiva tra i processi, in accoglimento dell'istanza della contri- buente ex art.274 cod. proc. civ. dev'essere disposta la riunione della controversia più recente, iscritta all'RGN 14302/2021, a quella più ri- salente iscritta all'RGN 5213/2019. 11. Sulla base di un ordine logico, dev'essere quindi preliminarmente esaminato il ricorso per cassazione RGN 14302/2021 proposto contro la sentenza della CTR resa sul ricorso per revocazione perché, se ac- colto, inciderebbe in via pregiudiziale sul ricorso per cassazione iscrit- to all'RGN 5213/2019. 12. Con il primo motivo di ricorso iscritto all'RGN 14302/2021, in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4) cod. proc. civ., perché la sentenza della CTR n. 154/01/20 avrebbe erroneamente negato la sussistenza di un errore di natura revocatoria commesso dal giudice estensore della sentenza n.621/2/2018, pur in presenza di un errore di percezione del contenuto dei propri atti processuali, nello specifico le controdeduzioni, da parte del Giudice adito. Gli ulteriori due motivi ripropongono la censura declinandola come causa di nullità della sentenza per motivazione apparente in violazio- ne dell'art. 36, co. 2, n. 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, del- l'art. 132, co. 1, n. 4) cod. proc. civ. e in coerenza con l'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) cod. proc. civ. (seconda censura), nonché di nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 35 del d.lgs. 546/1992, 276 e 277 cod. proc. civ., 18 disp. att. c.c., 395, co. 1, n.4, cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, co. 1, n. 4) cod. proc. civ. (terza censura) per aver la CTR mancato di rilevare che la sentenza revocanda era incorsa in errore di percezione circa il con- tenuto delle controdeduzioni in appello articolate dalla società. 13. In particolare, la società ritiene che l'affermazione contenuta a pag. 1 della sentenza della CTR n. 621/2/2018, ove si legge che: «in data 25.01.18 si costituisce in giudizio la contribuente mediante de- posito di con trodeduzioni con le quali insiste per la conferma della sentenza di primo grado», rivelerebbe la mancata percezione da par- te di tale Giudice della circostanza che la società contribuente, oltre a difendersi sul motivo di appello proposto dall'Ufficio inerente alla pre- scrizione, avesse riproposto in secondo grado anche tutte le altre ec- cezioni e richieste già formulate in primo grado, mentre la sentenza n. 621/2/2018 si pronunciava solo sulla questione della prescrizione accogliendo l'appello e, per l'effetto, confermando le riprese, benché la sentenza di primo grado, impugnata dall'Ufficio, avesse a sua volta deciso solo sulla questione inerente alla presunta prescrizione del di- ritto dell'Agenzia alla riscossione, senza pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso dedotti dalla società, in particolare su quelli relativi al meri- to della pretesa. 14. I motivi, interconnessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'af- fermazione di esistenza o inesistenza di un qualcosa che la realtà ef- fettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad afferma- re, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa er- rata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (in tal senso, Cass. 28.06.2005, n. 13915). E' infatti condiviso il principio secondo il quale l'errore revocatorio im- plica il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso ogget- to, emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti pro- cessuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Un errore di tal genere, pertanto, non è ravvisabile nel caso di errore che costituisca frutto dell'apprezzamento, implicito od esplicito, delle risultanze pro- cessuali, perché l'errore rilevante deve concretizzarsi nella falsa per- cezione di un atto processuale, e non nella sua omessa od errata va- lutazione (in tal senso, Cass. 24.02.2005, n. 6511). La sentenza della CTR n. 621/2/2018, come riporta lo stesso ricorso e come evidenziato dalle difese in sede di discussione orale in udienza, ha dato conto del «deposito di controdeduzioni» da parte della socie- tà, e ha preso posizione sul loro contenuto, ritenuto di «conferma del- la sentenza di primo grado». Non si tratta di un errore percettivo dunque, ma, eventualmente, di ti valutazione giudica rilevante sotto il profilo dell'omessa pronuncia cir- ca le doglianze non decise in primo grado in quanto rimaste assorbite nella decisione del giudice di prime cure ed effettivamente riproposte nelle controdeduzioni, errore peraltro denunciato nel ricorso RGN 5213/2019. Al rigetto del ricorso RGN 14302/2021 segue la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che l'espressione non chiara usata dalla sentenza n. 621/2/2018 ha ragionevolmente imposto alla difesa della società un'ulteriore impugnazione revocatoria in via prudenziale. 15. Con il primo motivo del ricorso RGN 5213/2019 - articolato in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospet- tata la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in cui è incorso il giudice per omessa pronuncia, dal momento che la sentenza impugnata ha deciso unicamente sulla questione afferente alla prescrizione, omet- tendo di pronunciarsi su tutte le altre doglianze sollevate dalla società contribuente con il ricorso introduttivo e riproposte in sede di
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