Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2012, n. 5759
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In materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, l'indennità di amministrazione, istituita quale componente accessoria della retribuzione dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1994/1997, va computata, ai fini del calcolo della pensione, nella cosiddetta "quota B", parzialmente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, e non nella cosiddetta "quota A", interamente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. a), per quest'ultima vigendo il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, e non rilevando l'estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, poiché espressamente limitata alla "quota B"; attesa l'esistenza di un analogo principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'indennità di amministrazione non concorre neppure alla determinazione di detta indennità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. D L M - Presidente di sez. -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1219/2010 proposto da:
LORENZETTI GIUSEPPINA, DE PREZZO VITO, BOSCO MARIA ANGELA, D'ANGELO MARIA LUISA, MASTRANDREA ETTORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato T G M, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVERIA AVERSA, VERRILLI GIUSEPPE per procure a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 224/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Federico DI MATTEO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31 marzo 2008 Lorenzetti Giuseppina, Maria Angela Boscolo, Ettore Mastrandea, D'Angelo Maria Luisa e Vito De Prezzo hanno adito il tribunale di Venezia esponendo di essere tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, con diverse qualifiche, e di percepire, in forza dell'art. 34 CCNL del comparto Ministeri del 1994 - 1997, l'indennità di amministrazione. Hanno quindi chiesto l'accertamento del diritto alla inclusione della indennità di amministrazione nella base di calcolo (quota A) della pensione e della indennità di buonuscita a decorrere dall'assunzione, con la condanna del Ministero della Giustizia ad assoggettare a contribuzione tutti gli emolumenti percepiti per indennità di amministrazione e indennità di quiescenza e ad effettuare i relativi versamenti presso l'INPDAP ai fini pensionistici, oltre al pagamento delle spettanze maturate e degli accessori del capitale. A sostegno della domanda hanno dedotto che l'indennità di amministrazione, attualmente computata in quota B al fine della retribuzione pensionabile, avrebbe dovuto essere computata in quota A, quindi interamente pensionabile, trattandosi di un elemento fisso e continuativo della retribuzione.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero della Giustizia, resistendo alla domanda ed eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai riflessi pensionistici della domanda, per essere competente la Corte dei Conti. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa in primo grado dal tribunale di Venezia con sentenza emessa il 12 novembre 2008, che ha accolto la domanda dei ricorrenti, accertando il diritto di computare l'indennità di amministrazione in quota A, con riferimento tanto alla indennità di fine servizio che ai fini pensionistici.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia.
Si sono costituiti gli appellati, contestando nel merito i motivi di appello e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza del 7 aprile 2008 - 25 settembre 2009 la corte d'appello di Venezia ha respinto la domanda degli originar ricorrenti, così riformando la sentenza di primo grado.
3. Avverso questa