Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2022, n. 42925

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2022, n. 42925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42925
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAFARO ANNA, nata a Terlizzi 1'11.7.1973 avverso la sentenza in data 9.6.2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. A A, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.6.2021 la Corte di Appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio a seguito di rito abbreviato che ha condannato A C alla pena di quattro anni di reclusione ed C 14.000 di multa ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio 1.200 grammi di sostanze stupefacenti di diversa qualità.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 521, 522 e 604 primo comma cod. proc. pen. per essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestatole che, come emerge dal capo di imputazione, concerneva la detenzione di singoli quantitativi di sostanza stupefacente di natura eterogenea la cui somma ammonta al peso complessivo di 123,33 grammi, nettamente inferiore al quantitativo ascrittole dalle sentenze di merito, pari a 1.200 grammi. Deduce che il rilievo addotto dalla Corte di appello secondo cui l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata a pena di inammissibilità innanzi al GUP prima di accedere al rito abbreviato deve ritenersi del tutto inconferente, trattandosi di eccezione in punto di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e non invece afferente alla regolarità del capo di imputazione.

3. Con memoria del 30.9.2022, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, il difensore dell'imputato si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. Deve essere in primo luogo rilevato che già dalla formulazione del capo di imputazione risultava contestata all'imputata la detenzione di 1.200 grammi di sostanze stupefacenti, ancorché la somma complessiva dei quantitativi di seguito precisati portasse al minor importo complessivo di 123 grammi, rilievo questo che esclude alla radice la fondatezza della contestazione difensiva in punto di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, afferendo semmai la doglianza ad un profilo di incertezza dell'imputazione. Il che rende del tutto pertinente la puntualizzazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla rilevabilità della questione dinanzi al GUP prima dell'ammissione al rito abbreviato. Ma anche a prescindere dalla tempestività della dispiegata doglianza, vale in ogni caso il principio secondo il quale, affinché possa ritenersi leso il contraddittorio sul contenuto dell'accusa che presidia il principio sancito dall'art. 521 cod. proc. pen., la modifica della contestazione originaria deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia determinato una sostanziale novazione dei termini dell'addebito, tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti, non sussistendo invece la violazione quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, C, Rv. 248051). Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la sua inosservanza è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ciò non è affatto accaduto nel processo in esame, in cui i più modesti dati quantitativi dello stupefacente singolarmente indicati nell'imputazione sono risultati diversi da quelli accertati sulla base di quanto emerso prima facie a seguito del disposto sequestro, ben noti alla prevenuta che sul relativo verbale aveva apposto la propria sottoscrizione. In nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. può perciò ritenersi essere incorso il giudice di primo grado e con esso quello di appello nel far riferimento al dato ponderale complessivo, e perciò comprensivo anche dei due panetti di eroina di 520 grammi ciascuno, non specificamente indicati nel capo di imputazione quantunque rinvenuti all'esito del sequestro facente parte degli atti su cui si è svolto il giudizio abbreviato per il quale la difesa ha espressamente optato. Del resto proprio in materia di stupefacenti, è stato già affermato, muovendo dal rilievo secondo cui il principio di correlazione tra imputazione e sentenza in tanto può ritenersi violato in quanto nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi in rapporto, tra loro, di eterogeneità ed incompatibilità, che il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, non viola, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, Sentenza n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 in una fattispecie concernente in forza della contestazione il trasporto di ovuli di cocaina per complessivi 139 grammi occultati nell'intestino dall'imputato e la condanna inflittagli per la detenzione e il trasporto di 102 ovuli di sostanza stupefacente, contenenti 60,309 grammi di principio attivo di eroina e 426,911 grammi di principio attivo di cocaina). Se dunque deve escludersi in presenza di un mutamento del fatto che concerne tanto la tipologia della sostanza quanto l'elemento quantitativo la violazione del diritto di difesa, a fortiori nessuna violazione è ravvisabile quando il mutamento riguardi il solo dato ponderale della medesima sostanza ab origine contestata. A tali rilievi consegue, a chiusura del cerchio, l'esclusione della violazione della necessaria correlazione tra accusa e sentenza atteso che dall'esame della imputazione originariamente contestata alla ricorrente emerge con chiarezza che l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova ha avuto ad oggetto 1,200 grammi di sostanze stupefacenti di natura eterogenea, con conseguente non ravvisabilità di qualsivoglia violazione delle prerogative difensive Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, a cagione della infondatezza dell'unico motivo cui è stato affìdato, seguendo a tale esito, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento
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