Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2004, n. 11917
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. R N, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G G M E, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane n. 16, presso l'avv. E P con l'avv. S S del Foro di Cagliari che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e
N G P, elettivamente domiciliato in Roma via Filippo Carcano 27 presso l'avv. A V con l'avv. P C del Foro di Sassari che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Pres.te della Giunta Reg.le;
- intimata -
e sul ricorso iscritto al n. 23752/02 proposto da:
N G P, domiciliato rappresentato e difeso come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari Procuratore Generale presso la Cassazione;
- intimati -
G G M E, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
- controricorrente a ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 165 del 14.5.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.6.2004 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. R. Nania per il Consiglio Regionale.
Udito l'avv. P. Corda per il N.
Udito l'avv. S. Segneri per il G.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso, previa la riunione con i ricorsi 11700/03 e 12681/03, perché, assorbito il 3^ motivo del ricorso principale o in subordine rigettato, sia rigettato il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso incidentale e siano dichiarati assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 17.7.2001 N G P esponeva al Tribunale di Cagliari di essere consigliere regionale della Sardegna ma di essere stato eletto, all'esito della competizione del 13.5.2001, anche alla Camera dei deputati e di aver ricevuto comunicazione 20.6.2001 dal Consiglio Regionale di una "presa d'atto" da parte di tale Consiglio, nella seduta del 31.5.2001, della sua "decadenza" dalla carica (ed essendosi nominato al suo posto, come consigliere, il primo dei non eletti, G G M E);sull'assunto che l'indiscutibile condizione di incompatibilità tra i due uffici, lungi dal portare ad automatica e non prevista decadenza, conducesse solo ad aprire - dopo formale contestazione - un procedimento di "opzione", il N chiedeva pertanto che il deliberato 31.5.2001 venisse invalidato. Ricorso e pedissequo decreto venivano quindi notificati al Consiglio della Regione ed al G (che si costituivano, il secondo anche proponendo proprio ricorso incidentale diretto alla declaratoria di decadenza del N). Il Tribunale, con sentenza 15.11.2001, affermata la propria giurisdizione, dichiarava la illegittimità della delibera 31.5.2001 e, respinte le domande del G, accertava essere il N tuttora nella carica di consigliere regionale. La sentenza veniva impugnata con distinti gravami principali dal Consiglio Regionale e dal G (che nella prima causa proponeva, in via incidentale, le ragioni fatte valere nella propria impugnazione principale). Si costituiva in entrambe le cause il N - deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle impugnazioni e articolando proprio appello incidentale - nonché interveniva il P.M. per chiedere l'accoglimento delle impugnazioni. Era quindi dal Collegio disposta la riunione dei giudizi ed all'udienza del 3.5.2002 decisa la causa con declaratoria di inammissibilità dell'appello del Consiglio regionale e, in accoglimento del ricorso del G, con la reiezione del ricorso elettorale del N. Osservava la Corte che nel contenzioso elettorale la notificazione del ricorso al Consiglio Regionale non instaurava alcun rapporto processuale ma valeva solo a dare notizia all'organo collegiale del procedimento con la conseguenza che detto Consiglio non era legittimato a partecipare al giudizio ne' ad impugnare la sentenza al suo esito emessa, difettando di interesse. Quanto all'appello del G, respinta l'eccezione di sua improcedibilità, la Corte esaminava e riteneva fondata la doglianza afferente il difetto di interesse ad agire del N, posto che il ricorso avverso il provvedimento di decadenza dalla carica non poteva esaurirsi nella sola denunzia di illegittimità procedurale ne' della violazione del diritto di opzione, nella specie difettando la manifestazione della volontà di continuare a ricoprire l'incarico dal quale era stato dichiarato decaduto.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso con tre motivi il Consiglio Regionale al quale hanno resistito con propri controricorsi tanto il G quanto il N (il quale ha anche proposto ricorso incidentale con cinque motivi, a sua volta resistito da controricorso del G): non si è difeso l'intimato Procuratore Generale presso la Corte di Appello ne' si è difesa la Regione Sardegna (evocata in giudizio a seguito di ordinanza 29.4.2003 di questa Corte). I ricorsi sono stati quindi assegnati alle S.U. per l'esame della questione di giurisdizione, sottoposta con il primo motivo del ricorso del Consiglio Regionale: e la Corte, con sentenza 5323/04, pronunziando nei giudizi riuniti, ha respinto i primi due motivi del ricorso principale e disposto la rimessione degli atti per l'assegnazione a sezione semplice (per la decisione del terzo morivo del ricorso principale, afferente le spese, e del ricorso incidentale del N).
In particolare le Sezioni Unite, esaminate per necessaria pregiudizialità le questioni poste dal N con riguardo alla inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, e disattese le relative eccezioni, hanno provveduto ad esaminare unitariamente tanto le eccezioni afferenti la legittimazione ad agire e la capacità processuale del Consiglio Regionale nel giudizio di legittimità, quanto il merito del secondo motivo del ricorso principale (contenente le censure avverso l'affermata carenza di dette legittimazione e capacità) ed hanno condiviso le eccezioni stesse e negato pregio alle censure di cui al secondo motivo pertanto pienamente confermando l'impugnata statuizione di inammissibilità dell'appello del Consiglio stesso.
Su tali premesse, quindi, le Sezioni Unite hanno affermato che dalla accertata inammissibilità dell'appello del Consiglio Regionale discendeva la preclusione all'esame del motivo del suo ricorso principale afferente la giurisdizione.
I ricorsi riuniti sono quindi pervenuti all'esame della Prima Sezione civile. Consiglio Regionale e N hanno depositato memorie ed i difensori delle parti costituite hanno - alla fissata udienza - discusso oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente escludersi la possibilità di pervenire alla riunione -auspicata dal requirente P.G. - dei ricorsi in esame (e già riuniti dalla pronunzia di S.U. 5323/04) a quelli iscritti ai nn. 11700/03 e 12682/03 R.G., chiamati alla stessa udienza e sottoposti a contestuale discussione: la diversità delle sentenze d'appello impugnate (la n. 165/02 e la n. 61/03 emesse dalla Corte di Cagliari), adottate all'esito di diversi procedimenti elettorali aperti, da parti diverse e per diverse causae petendi, pur nell'ambito della stessa ipotesi di "incompatibilità" del consigliere N, impedisce infatti di applicare anche analogicamente la disposizione di cui all'art. 335 c.p.c. (che questa Corte ha sempre inteso come applicabile alle impugnazioni di diverse sentenze soltanto le volte in cui queste siano state emesse nell'ambito dello stesso processo).
Venendo all'esame dei ricorsi riuniti, e, segnatamente, all'esame del ricorso principale del C.R. della Sardegna, devesi constatare che, dopo la pronunzia delle S.U. 5323/04 (che ha rigettato il secondo motivo dichiarando assorbito il primo), residua alla cognizione di questo Collegio soltanto il terzo motivo con il quale il Consiglio ha censurato la sentenza 165/02 della Corte di Cagliari per violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione delle spese. Ebbene, poiché nel motivo si ritiene che, dall'auspicato accoglimento dei primi due motivi, discenda comunque soccombenza delle controparti e la necessita di procedere alla regolamentazione delle spese a beneficio del Consiglio vittorioso, ne consegue che, respinti dalle S.U. i due mezzi l'infondatezza del gravame sia conseguenza automatica.
Venendo, quindi all'esame delle deduzioni e impugnazioni del N, è agevole rilevare che tutte le difese articolate nel suo controricorso per resistere alla impugnazione principale del C.R. sono da ritenersi superate o perché respinte della pronunzia delle S.U. (le questioni di inammissibilità del ricorso, a pagg. 7-8-9 della pronunzia) o perché accolte (quelle afferenti il secondo motivo, a pagg. 10-13) o, infine, perché dichiarate assorbite (al pari del primo motivo, a pag. 13). Analitica disamina richiedono invece i cinque motivi.
Quanto al primo motivo - con il quale si denunzia violazione degli artt. 75 ed 83 c.p.c., per avere la Corte di merito non rilevato il difetto di capacità processuale e di jus postulandi del Consiglio Regionale in sede di appello - esso deve essere dichiarato assorbito nella pronunzia delle S.U. che ha respinto il secondo motivo del ricorso del Consiglio e pertanto confermato, se pur per diversa ragione, la esattezza della decisione di ritenere inammissibile l'appello da quel Consiglio proposto avverso la sentenza 15.11.2001 del Tribunale di Cagliari. Con il secondo motivo, poi il N denunzia la violazione degli artt. 82 D.P.R. 570/60 e 331 c.p.c.: ad avviso del ricorrente, che auspica l'annullamento della decisione con la quale venne ritenuto ammissibile l'appello incidentale del G, il ricorso in appello venne da costui notificato tardivamente al N (il 30.1.2002) là dove a termini dell'art. 82 c. 3 si sarebbe dovuto notificare entro il 28.1.2002, scadenza dei dieci giorni dal dì (18.1.2002) di comunicazione del decreto presidenziale di fissazione;
nè ad avviso del N varrebbe invocare la sanatoria della tardività indotta dalla natura inscindibile della causa e dalla tempestiva notificazione dell'appello al P.M. (25.1.2002), posto che - a suo avviso - siffatta sanatoria sarebbe stata indotta solamente dalla tempestiva notifica ad istanza della parte soccombente ad almeno una delle parti vittoriose e non (come nella specie) al P.M. parimenti soccombente in primo grado.
Ritiene il Collegio - in via preliminare - di ribadire, in dissenso dalle difese del G, che il ricorso in appello proposto in via incidentale non era mera difesa soggetta al solo deposito ex art. 82 c. 4 D.P.R. 570/60 ma era impugnazione da notificare nel termine
di cui al comma precedente e di rilevare l'inammissibilità della questione della tempestiva spedizione della raccomandata contenente l'appello de quo, questione prospettata per la prima volta nella discussione di questa sede di legittimità con riguardo agli effetti di Corte Cost. 477/02 e comunque coinvolgente accertamenti di fatto non sottoposti alla Corte di Cagliari. Nel merito pare al Collegio che la censura sia infondata. Deve infatti condividersi l'argomentazione della Corte territoriale ed avvalorata dalla sentenza 10297/01 di questa Corte (in dissenso da Cass. 3931/77) per la quale può ritenersi ammessa l'integrazione jussu judicis o la spontanea notificazione ex art. 331 c.p.c. in causa inscindibile tutte le volte in cui il soccombente abbia tempestivamente notificato l'impugnazione ad una delle parti necessarie del processo, sia essa vittoriosa in prime cure o sia essa, come nella specie, del pari soccombente.
Con il terzo motivo vengono denunziati violazione dell'art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la Corte (pagg. 20 e
seguenti) indebitamente affermato che il ricorso del N avrebbe avuto ad oggetto il sindacato sull'atto del C.R. (la "presa d'atto") e non l'esistenza del suo diritto al mantenimento alla carica, quindi ricavandone l'assenza di un interesse ad agire (la azione essendo invece inammissibilmente sorretta dal solo interesse alla verifica della correttezza procedimentale e del pregiudizio al solo diritto di "opzione"). Ad avviso del N la Corte avrebbe travisato l'oggetto della domanda, in realtà diretta tanto ad affermare il suo diritto a permanere nella carica di consigliere sino all'esercizio della opzione quanto a "costringere" il Consiglio a dotarsi di norme per l'esercizio di tale facoltà. La doglianza è priva di fondamento. Da un lato la Corte di Cagliari ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. 3473/00 - 6153/96 - 3407/94) con riguardo all'oggetto del contenzioso elettorale demandato alla cognizione del G.O., identificato sempre con l'accertamento del diritto soggettivo pubblico in tesi violato e non con l'atto amministrativo che su quel diritto ha avuto riflessi. Dall'altro lato, la censura di travisamento per la quale la Corte territoriale non avrebbe rilevato come proprio quel diritto soggettivo alla carica (se pur...degradato a diritto al mantenimento temporaneo) era stato dedotto ad oggetto immediato del giudizio, è priva di alcun margine di accoglibilità. Non viene infatti allegato - e nei modi necessari a rendere omaggio al principio di autosufficienza del ricorso - un diverso petitum sottoposto al Tribunale ma viene soltanto sottoposta una diversa interpretazione del (reale) significato della domanda originaria, senza neanche denunziare la violazione di questo o quel canone ermeneutico che avrebbe indebitamente portato la Corte cagliaritana a pervenire alla soluzione per la quale la domanda dovevasi ritenere diretta ad attivare il solo sindacato sul procedimento di decadenza. E di qui l'infondatezza dei profili di error in judicando e l'inammissibilità dei profili afferenti il preteso vizio di lettura dell'atto introduttivo della lite.
Il quarto motivo del ricorso si appunta sul passaggio argomentativo (pagg. 25 e 26) della sentenza d'appello che ha dichiarato assorbita, nella decisione di affermare la carenza di interesse ad agire del N, la questione afferente la norma applicabile analogicamente alla incompatibilità in discorso (se l'art. 7 L. 154/81 adottato dal Tribunale o le norme del Regolamento della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati, come auspicato dall'appellante incidentale). Ma non essendo stata dal N in questa sede formulata alcuna censura avverso la (corretta) decisione di assorbimento ed essendo stata la questione in discorso meramente riproposta, ne consegue che, respinto il terzo motivo e pertanto mantenuta ferma la decisione di ritenere priva di interesse l'azione del N, non può che dichiararsi in tal reiezione assorbita la questione afferente la normativa applicabile.
Con il quinto motivo, infine, si censura per violazione dell'art. 91 c.p.c. la decisione della Corte di Cagliari di compensare le spese
del grado di appello di esso N tanto nei riguardi del Consiglio regionale quanto nei confronti del G. Assorbita ogni questione afferente le spese con riguardo al rapporto instaurato con il G (risultando il N ut supra soccombente nei confronti dell'appellante incidentale), pare immune da censure la decisione di compensare le spese nel rapporto tra il N ed il Consiglio Regionale (ritenuto dalla Corte di Cagliari soccombente, per carenza della qualità di parte ed all'uopo condividendosi l'eccezione sollevata dal N in quel grado di appello). La motivazione offerta - con il ricorso a tre distinti argomenti - appare infatti sfuggire alla censura, meramente di merito, in questa sede articolata, e restando le tre ragioni proposte immuni da vizi logici di sorta.
Quanto alle spese del grado di legittimità, nel mentre ritiene il Collegio sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione di quelle afferenti il rapporto processuale tra il Consiglio Regionale ed il N, appare invocabile il criterio della soccombenza per regolare quelle afferenti il rapporto tra il N ed il G, gravando pertanto il primo dell'onere delle spese sostenute dal secondo.