Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 04602

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2023, n. 04602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04602
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARIM HAMID nato il 01/06/1992 avverso la sentenza del 20/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.1. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. S S, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo 1) per intervenuta prescrizione e annullarsi la medesima sentenza quanto al capo 2) limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. A.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente K H, con sentenza del 20/6/2022 ha confermato la sentenza emessa in data 3/5/2021 dal Tribunale di Milano che all'esito di un giudizio ordi- nario lo aveva giudicato responsabile dei seguenti reati: 1) reato p. e p. dagli artt. 186 co. 1 e 2 lett. b) e 2 sexies del d.lvo 285/92 e succ, modi per aver circolato sulla pubblica via in orario notturno (tra le 22.01 e le ore 06.59) alla guida del veicolo Fiat Stilo targata CM5643E benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Stato di ebbrezza accertato tramite prova etilometrica effettuata a mezzo di apparecchiatura omo- logata in dotazione alle Forze dell'Ordine (valore accertato 1,05 gr/I- limite penal- mente rilevante gr/I 0,80). Fatto commesso in Milano il 28 marzo 2015 alle ore 1:05. 2) reato p. e p. dagli artt. 186 co. 1 e 2 lett. b) 2 sexies del d.lvo 285192 e succ. mod per aver circolato sulla pubblica via in orario notturno (alle ore 1:25 circa) alla guida dell'autovettura Peugeot 307 targata CA250LC benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Stato di ebbrezza desunto dalle condizioni psico-fisiche (alito fortemente vinoso ed occhi lucidi) ed affermato dallo stesso in sede di contestazione (dichiarava di aver assunto so- stanze alcoliche prima di mettersi alla guida) nonchè accertato a mezzo di prova etilometrica effettuata a mezzo di apparecchiatura omologata in dotazione alle Forze dell'ordine marca DRAGER mcd. 7110 MKIII matr. AR TK-0047 (valore ac- certato 0.96 gr/I- limite penalmente rilevante gr/I 0,80). Con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno Fatto commesso in Milano il 7.12.2016 Il giudice di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche equi- valenti alla contestata aggravante, condannava l'imputato per entrambi gli episodi alla pena di mesi 3 di arresto ed C 1.600 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, K H, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 157 e ss. cod, pen. Il ricorrente lamenta che, inspiegabilmente, la Corte territoriale ha ritenuto un periodo di sospensione del corso della prescrizione decorrente dal 24.7.2017 al 1.7.2019, arco temporale che viene ritenuto oggettivamente esorbitante.Il Karim, infatti, veniva ritenuto idoneo all'istituto della messa alla prova per un periodo di mesi 7 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova avvenuta in data 10.5.2018. Tale beneficio veniva poi revocato in data 1.7.2019 a causa delle condotte inappropriate dell'interessato. Ebbene, per il ricorrente il periodo di sospensione doveva essere al più rite- nuto decorrente dal 10.05.2018 (data di sottoscrizione del verbale) e pur in siffatta ipotesi la contravvenzione di cui al capo 1) doveva ritenersi prescritta. Non sarebbe assolutamente chiara la ragione sottesa alle affermazioni della Corte d'Appello secondo cui la prescrizione è rimasta sospesa per un tempo supe- riore agli anni due anni in virtù della concessione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi