Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2023, n. 02504
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARMIGNANI GIUSEPPE nato a LUCCA il 10/03/1934 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte del 30 novembre 2022 e la successiva memoria difensiva del 9 dicembre 2022 del difensore di fiducia, avvocato G S, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza pronunciata in data 26 aprile 2021 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica nei confronti di C G, rideterminando la pena, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt.624,625 n.2 cod. pen.) nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione Polisportiva messinese alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2 Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio del ne bis in idem. La Corte territoriale ha escluso che tra la condotta contestata al ricorrente e quella di cui al proc. 1897/2016 del Tribunale di Messina conclusosi con sentenza del 15 luglio 2021, sussista la medesimezza del fatto e la sentenza impugnata (per la quale l'azione penale è stata esercitata successivamente) debba essere annullata per violazione del ne bis in idem. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 649 secondo comma cod. proc. pen. sarebbe stata di competenza del giudice del diverso procedimento in ragione
udita la relazione svolta dal Consigliere E P;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte del 30 novembre 2022 e la successiva memoria difensiva del 9 dicembre 2022 del difensore di fiducia, avvocato G S, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza pronunciata in data 26 aprile 2021 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica nei confronti di C G, rideterminando la pena, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt.624,625 n.2 cod. pen.) nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione Polisportiva messinese alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. 2 Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio del ne bis in idem. La Corte territoriale ha escluso che tra la condotta contestata al ricorrente e quella di cui al proc. 1897/2016 del Tribunale di Messina conclusosi con sentenza del 15 luglio 2021, sussista la medesimezza del fatto e la sentenza impugnata (per la quale l'azione penale è stata esercitata successivamente) debba essere annullata per violazione del ne bis in idem. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 649 secondo comma cod. proc. pen. sarebbe stata di competenza del giudice del diverso procedimento in ragione
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