Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2019, n. 18074
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L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione.
Sul provvedimento
Testo completo
o t n o e v m i t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u ORIGINALE a b g i i r l t b n b o 18 074-2019 o c e l t e n d e r e r r Oggetto o o REPUBBLICA ITALIANA c i i r e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPPOSIZIONE ESECUTIVA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20453/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron.18074 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. .
1. Presidente - Dott. FANCO DE STEFANO Ud. 23/05/2019 Dott. L RO Consigliere PU Consigliere Dott. M RTI Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Rel. Consigliere Dott. P P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20453-2016 proposto da: MACRIPO' REMO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M I;
- ricorrente
contro
POPOLARE PUGLIA BASILICATA ITALFONDIARIO SPA BANCA ,2019 SCPA ;
1175 intimati avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
A 2 Rilevato che R M si opponeva nel 2011 a una procedura esecutiva immobiliare coltivata da Italfondiario s.p.a., con creditori intervenuti Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. nonché Monte dei paschi di Siena s.p.a., deducendo che: - il processo espropriativo era stato intrapreso, nel 1996, da Mediocredito del sud, avvalendosi di mutuo rilasciato con formula esecutiva in favore di altro soggetto, Mediocredito della Puglia, che peraltro si affermava aver rideterminato il non meglio precisato e documentato credito con delibera assembleare mai prodotta e mai posta a fondamento dell'originario precetto;
- l'esecuzione era stata avviata in danno della debitrice principale mutuataria Ajvam s.p.a., nonché di alcuni fideiussori tra cui il deducente;
- nel 2007 la procedura era stata proseguita dall'Italfondiario senza titolo, poiché quest'ultima società aveva dichiarato, senza darne prova, di agire in nome e per conto di Castello Finance, s.r.l., che a sua volta era indicata quale soggetto successore nel diritto sotteso alle vie coattive senza che neppure di ciò fosse stata data idonea prova;
l'Italfondiario,il tribunale, davanti al quale resisteva costituendosi rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla corte di appello, secondo cui, in particolare: - la procura speciale rilasciata da Castello Finance a Italfondiario era stata prodotta in copia da quest'ultimo durante il processo esecutivo senza che fosse in quella sede tempestivamente disconosciuta la conformità all'originale, sicché questa contestazione non poteva essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di opposizione, come accaduto;
- Italfondiario, costituito anche quale procuratore speciale della Sestino Securitisation s.r.l., a sua volta cessionaria del credito del Monte dei paschi di Siena s.p.a., aveva prodotto in copia autentica la procura speciale, sostanziale e processuale, rilasciata dallo stesso ai soggetti 3 poi conferenti il mandato difensivo agli avvocati costituiti, e tale produzione non poteva considerarsi tardiva a mente dell'art. 182 cod. proc. civ.;
- la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e il Monte dei Paschi di Siena erano intervenute in forza di decreti ingiuntivi definitivi, prodotti in copie parimenti non disconosciute;
- il credito originario di Mediocredito della Puglia, in favore del quale era stata accordata la spedizione in forma esecutiva del titolo con apposizione della formula, era traslato, secondo l'accertamento del giudice di prime cure, in favore della Castello Finance in base ad atti, di fusione societaria e cessione dei crediti ex art. 58 del testo unico bancario, non contestati con specifici motivi di appello;
- l'importo del credito residuo azionato da Mediocredito del Sud era stato validato con accertamento peritale, che si era conformato alla legittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi e alla sommatoria di quelli moratori, non capitalizzati, ai primi, consentita dall'art. 38 del r.d. 19 luglio 1905 n. 646, senza superamenti dei tassi soglia usurai;
avverso questa decisione ricorre per cassazione R M, formulando cinque motivi;
non hanno svolto difese Italfondiario s.p.a. e l'appellata contumace Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 182, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel ritenere non soggetta a preclusioni la produzione della procura sottesa al mandato difensivo rilasciato in nome e per conto di Italfondiario, posto che nessun organo giudicante aveva fissato termini per la regolarizzazione, neppure richiesti;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719, cod. civ., e 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., poiché la corte 4 di