Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/04/2019, n. 10460

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/04/2019, n. 10460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10460
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 772-2017 proposto da: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MIELLA, in persona del Direttore pro tempore e del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM,

VIALE BRUNO BUOZZI

82, presso lo studio dell'avvocato F I, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MRGIOTTA;
- ricorrente e c/ricorrente al ricorso incidentale - 2018 contro 3361 DI IORIO ANTONIO, in propri e n.q. di legale rappresentante pro tempore della DI IORIO COSTRUZIONI s.r.1., elettivamente domiciliati in ROM,

VIA GERMNICO

24, presso lo studio dell'avvocato U C, rappresentati e difesi dall'avvocato R C;
# - c/ricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 517/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE T;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Rilevato che: -Di brio A, in proprio e quale legale rappresentante della Di brio Costruzioni S.r.l., ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Chieti contro ordinanza ingiunzione dell'Ente Parco della Maiella, che irrogava la sanzione di € 31.250,00 per la violazione dell'art. 13 della I. n. 394 del 1991, per avere concorso alla realizzazione di opere, in zona di protezione speciale, senza il preventivo nulla osta dell'Ente Parco;
-il tribunale ha rigettato l'opposizione e contro la sentenza gli ingiunti hanno proposto appello;
-la Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la notificazione della contestazione, avuto riguardo al tempo occorrente all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi dell'illecito;
-ha poi rigettato il motivo con il quale i ricorrenti avevano eccepito la loro buona fede, non avendo ragione di dubitare che il nulla osta non fosse stato richiesto dallo sportello unico dell'edilizia;
-al riguardo la corte ha rilevato che, in base alla disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 380 del 1991, il nulla osta previsto dall'art. 13 della I. n. 394 del 1991 non rientra fra i documenti la cui acquisizione competeva allo sportello unico dell'edilizia ex comma 3 della norma;
-ha ancora evidenziato che il nulla osta è contemplato, nel successivo comma 4 della norma, fra i documenti di cui l'ufficio "cura gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione", senza mutare il soggetto obbligato a richiederlo;
-la corte territoriale ha invece accolto il motivo con la quale gli appellanti avevano lamentato che la sanzione era stata determinata in misura di gran lunga superiore a quanto previsto dall'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 1991;
-in proposito essa ha rilevato che la entità della sanzione era stata commisurata non in rapporto alla gravità dell'infrazione, ma in base alla estensione dei manufatti costruiti, secondo una tabella contenuta nella delibera del Presidente del Parco del 20 luglio 2009, sanzione, non compatibile con il principio di legalità;
-per la cassazione della sentenza l'Ente Parco Nazionale della Maiella ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, cui gli intimati hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi;
-l'Ente Parco della Maiella ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
-Di brio A e la Di brio costruzioni hanno depositato memoria.
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