Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/03/2019, n. 06958
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23869-2017 proposto da: AZIENDA AGRICOLA GOBBINI DI MORANDINI FERRUCCIO e C. S.S., SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMINI GIOVANNI e LESO MARIA S.S., SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI ISOLAN, SOCIETA' AGRICOLA CORTE CÀ NOVA DI BONETTI ROBERTO e ALESSANDRO S.S., CORDIOLI CESARINO e NOE' S.S., MANTOVANI GIUSEPPE & GIORGIO S.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;BERTAIOLA GIUSEPPE, CORDIOLI GIACOMINO, MERZARI ROBERTO, MICHELETTI SERGIO, in persona degli omonimi titolari, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentati e difesi dall'avvocato M A;- ricorrenti -contro AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 864/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 06/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere A S. RILEVATO CHE con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, definendo il giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi instaurato dalla AZIENDA AGRICOLA BERTAIOLA GIUSEPPE e da altre dieci aziende avverso le cartelle di pagamento (ed il ruolo da cui sono state estratte) di somme a titolo di debito "per prelievo latte" rispettivamente emesse nei loro confronti da AGEA, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, relativamente alle contestazioni concernenti: a)la nullità delle cartelle per omessa indicazione delle possibili procedure di rateizzazione, per erronea indicazione degli interessi di mora, per omessa notificazione degli atti di accertamento presupposti nonchè per omessa motivazione circa l'effettiva sussistenza di tali presupposti e circa l'iter logico seguito per la determinazione dell'ammontare Ric. 2017 n. 23869 sez. SU - ud. 18-12-2018 -2- i dell'importo iscritto a ruolo;b)la prescrizione del credito;c)la illegittimità della applicazione di interessi alle imputazioni di prelievo supplementare e il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi;d)l'erronea quantificazione degli importi iscritti a ruolo, sia in riferimento al capitale sia in riferimento agli interessi;e)la erronea rateizzazione;f)la mancanza di esigibilità dei crediti indicati;ha ritenuto il tribunale che tali contestazioni -in quanto implicanti un accertamento sul procedimento di applicazione del prelievo supplementare, sull'obbligo di pagare il prelievo stesso (come determinato dalla Amministrazione) e sui criteri per la sua determinazione, inclusi gli accessori- rientrino nella giurisdizione esclusiva del G.A. prevista dall'art.133, comma 1, lett.t) del D.Lgs.n.104 del 2010;il tribunale ha invece rigettato nel merito gli altri motivi di opposizione, attinenti: -alla inesistenza ed alla nullità della notifica della cartella;-alla nullità della cartella per difetto di sottoscrizione e per mancata indicazione del responsabile della emissione;-alla illegittima duplicazione del ruolo;-alla decadenza della esecuzione esattoriale ex art.25 D.P.R.n.602/1973;avverso tale sentenza la AZIENDA AGRICOLA BERTAIOLA GIUSEPPE e le altre nove aziende indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione per quattro motivi -i primi tre riguardanti la pronuncia di rigetto e il quarto la pronuncia sulla giurisdizione- cui l'intimata AGEA resiste con controricorso;fissata, ex art.380 bis.1, adunanza camerale del giorno 18 dicembre 2018, è stata depositata requisitoria scritta dal P.M., che -facendo esclusivo riferimento alla questione di giurisdizione- ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario e disporsi per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona;inoltre entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;Ric. 2017 n. 23869 sez. 5U - ud. 18-12-2018 -3- CONSIDERATO CHE l'esame del quarto motivo, con il quale le ricorrenti censurano la pronuncia di difetto di giurisdizione del G.O. su alcune delle domande da esse proposte, deve evidentemente essere svolto prioritariamente, tenendo peraltro presente che il ricorso non censura la ritenuta sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle domande che il tribunale ha rigettato nel merito, le cui statuizioni sono state invece censurate con i primi tre motivi di ricorso;le ricorrenti, in sintesi, lamentano che, ritenendo attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A. le ragioni di opposizione alla cartella di pagamento sopra riportate con le lettere a) - e), il tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell'art.133, comma 1, lett.t) del D.Lgs.n.104 del 2010, ritenendo erroneamente compresi nella nozione, dalla norma espressa, di controversie relative alla applicazione del prelievo supplementare motivi di opposizione diretti a contestare, sotto il profilo del quomodo della esecuzione intrapresa, vizi relativi alla fase di riscossione del prelievo già liquidato dalla Amministrazione e iscritto a ruolo, come tali non rientranti nella richiamata previsione normativa, da interpretarsi restrittivamente;
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