Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2024, n. 15430

CASS
Sentenza
12 marzo 2024
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12 marzo 2024

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In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2024, n. 15430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15430
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

15430-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 65i sez. Giovanna Verga Andrea Pellegrino UP 12/03/2024 Giuseppe Coscioni R.G.N. 2653/2024 Giuseppe Sgadari Massimo Perrotti Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di DU IA, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 19/6/2023 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria inflitta per la contravvenzione di cui al capo 3; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Fabio di Sansebastiano, che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 7 marzo 2021, riconosceva la responsabilità dell'imputato, oggi ricorrente, per i tre reati (furto aggravato, ricettazione e contravvenzione in materia di armi) descritti in imputazione. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di furto aggravato (pena base mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa), riduceva la pena per le circostanze attenuanti generiche (riconosciute in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) a mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa, aumentava uno actu la pena per la continuazione con gli altri due reati in contestazione a mesi sei di reclusione ed euro 180 di multa;
pena definitivamente ridotta per la scelta del rito a mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa. Pena sospesa alle condizioni di legge.

2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata dal solo imputato: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di furto aggravato descritto al capo 1, per mancanza di querela (art. 2, comma 1, D.L.vo 10/10/2022, n. 150, la cui efficacia decorre dal 30 dicembre 2022); -ha riconosciuto, per il reato di ricettazione descritto al capo 2, l'attenuante ad effetto speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen., rideterminando in melius la relativa sanzione in mesi due e giorni 20 di reclusione, euro 100,00 di multa;
- ha sciolto ex officio il vincolo della continuazione, riconosciuto in primo grado con la contravvenzione di cui al capo 3, per difetto di medesimezza del disegno criminoso, e, riconosciuta l'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 4, legge 110/75, ha inflitto (ex novo) la sola pena pecuniaria autonoma di euro 800,00 di ammenda.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito inflitto, per la contravvenzione di cui al capo 3 una sanzione pecuniaria (euro 800,00 di ammenda) non irrogata in primo grado nell'ambito della ritenuta continuazione, poi dissolta dalla Corte della revisione nel merito, con decisione assunta di ufficio;
2 2.2. Il medesimo

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