Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2016, n. 7951

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Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, la P.A. che inserisca nel bando di selezione dei volontari per i progetti del servizio civile nazionale il requisito della cittadinanza italiana pone in essere una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità ai danni del cittadino straniero regolarmente residente in Italia, che può pertanto esercitare l'azione antidiscriminatoria ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in esito a Corte cost. n. 119 del 2015).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2016, n. 7951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7951
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

E İ. 79 5 1/16 T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Servizio civile LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nazionale - stranieri SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 7951 R. G. N. 22220/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Ud. 05/04/2016 Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere PU Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22220-2013 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del 2016 Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente 177 12, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
an - ricorrente

contro

ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS, in persona dei APN rispettivi legali rappresentanti pro tempore, TANWIR SYED SHAHZAD, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati DANIELA CONSOLI ed ALBERTO GUARISO, per deleghe a margine del controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 2183/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO udienza del GIUSTI;
udito l'Avvocato GIANNA MARIA DE SOCIO per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere, con affermazione del principio di diritto. ан Ritenuto in fatto 1. I 20 settembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 75, IV serie speciale) il bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero presentati dagli enti inseriti nell'albo nazionale. L'art. 3 del bando prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana. Esso recita: «Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che, alla data di presentazione della doman- da, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo an- no di età, in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani [...]». La clausola del bando riproduce la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), il quale nel testo anteriore all'intervento della Corte co- - stituzionale con la sentenza n. 119 del 2015 - ammetteva «a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini i- taliani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo». 2. - Il signor YE ZA AN è, al momento dell'introduzione del giudizio di merito, un cittadino pakistano di venticinque anni che da quindici anni vive in Italia: qui ha completato la scuola secondaria, di primo e di secondo grado, e frequenta l'università. Egli ha presentato la domanda di ammissione al servizio civile presso la Caritas ambrosiana rimanendo in attesa di risposta ma venendo a sapere dai responsabili dell'ente che non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria ai fini della selezione in quanto privo della cittadinanza italiana.

3. In data 21 ottobre 2011 il signor YE ZA AN, l'ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione e l'APN Avvocati per - niente onlus hanno presentato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, un ricorso ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio An - 3 - 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), denunciando la natura discriminatoria della clausola n. 3 del predetto bando, nella parte in cui ammette alla selezione i soli cittadini italiani. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, resistendo. Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2012, la sezione lavoro del Tri- bunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio dell'art. 3 del bando, là dove richiede tra i requisiti e le condizioni di ammissione il possesso della cittadinanza italiana, e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (a) di sospendere le procedure di selezione, (b) di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadi- nanza italiana, consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, e (c) di fissare un nuovo termine per la presen- tazione delle domande. 4.-L'Amministrazione ha proposto appello deducendo: il difetto di giurisdizione con riferimento all'ordine, impartito dal giu- dice ordinario, di sospendere la procedura e di emettere un nuovo ban- do di selezione con riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli stranieri;
- l'illegittimità della decisione nel merito, in quanto l'esclusione degli stranieri è imposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, il quale espres- samente prevede tra i requisiti di ammissione al servizio civile la citta- dinanza italiana, sicché il Tribunale avrebbe potuto, al più, rimettere al- la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma stessa;
- la manifesta infondatezza, in ogni caso, del dubbio di legittimità costi- tuzionale, essendo il servizio civile una forma di adempimento volonta- rio del dovere di difesa della Patria (Corte cost., sentenza n. 228 del 2004), riservato ai soli cittadini. Il gravame è stato resistito dagli appellati. аи - 4 - 5.- Dopo avere sospeso, ai sensi degli art. 431 e 283 cod. proc. civ., "l'ordine di sospensione delle procedure di selezione" e "ogni conse- guente pronuncia ordinatoria derivante", la sezione lavoro della Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata in cancelleria il 22 marzo 2013, ha respinto l'impugnazione della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri. 5.1. - La Corte di Milano in primo luogo osserva che, poiché rientra nel- la giurisdizione del giudice ordinario anche la cognizione del comporta- mento discriminatorio consistente nell'emanazione di un atto ammini- strativo, il giudice è abilitato a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunciato, disattendendolo, tamquam non esset, e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuover- ne gli effetti. Questa opzione interpretativa hanno soggiunto i giudici - del gravame - è stata confermata dall'art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cogni- zione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), appli- cabile dal 6 ottobre 2011, il quale prevede che, con l'ordinanza che de- finisce il giudizio, il giudice può adottare, anche nei confronti della pub- blica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli ef- fetti della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole. Nel merito, la Corte d'appello sostiene che il servizio civile nazionale ha assunto una propria fisionomia a seguito della sospensione dell'obbligatorietà del servizio di leva. Il servizio civile risponde infatti ad una idea di difesa della Patria che ricomprende attività aventi natura solidaristica, di cooperazione internazionale, di

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