Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/1989, n. 2929

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Il disposto dell'art. 6 d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, - che prevede che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del cit. D.l. n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti od adeguamenti di alcun genere - ha carattere interpretativo della normativa concernente la successione della disciplina del blocco delle anzidette tariffe. Consegue che - in forza dell'espresso disposto dell'art. 8, ultimo comma, legge n. 386 cit. E dell'art. 10, secondo e terzo comma della legge n. 349 cit. - è nullo l'accordo collettivo integrativo della convenzione nazionale unica del 31 maggio 1978 (nella specie stipulato il 30 gennaio 1981 dalle organizzazioni sindacali dei medici con la parte pubblica) nella parte in cui contempla tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti dai precedenti accordi a livello nazionale, a nulla rilevando il carattere transattivo dell'accordo, ne' la circostanza che esso si sia perfezionato a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati. ( V 930/89, mass n 461929; ( V 4206/88, mass n 459260).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/1989, n. 2929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2929
Data del deposito : 20 giugno 1989

Testo completo

Il disposto dell'art. 6 d.l. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985 n. 103, - che prevede che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici convenzionati con gli enti mutualistici sono
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