Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2021, n. 10096

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2021, n. 10096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10096
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nel procedimento nei confnnti di D P A, nato a Ragusa il 26/10/1963 avverso l'ordinanza del 07/09/2020 del Tribunale di Ragusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnate limitatamente al capo 20) e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN IFATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ragusa, adito dal P.M. con appello presentato ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarava l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'atto di impugnazione, così confermando il provvedimento del 6 luglio 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa aveva rigettato la richiesta, formulata dal rappresentante della pubblica accusa nei riguardi dell'indagato A D P, di applicazione della misura del sequestro preventivo di somme di denaro finalizzate alla confisca diretta o per equivalente, in relazione al profitto o al prezzo dei reati contestati al prevenuto nella sua veste di dirigente medico della specialità di fisiatria della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, tra i quali quelli addebitatigli nei capi 15), 20) e 22): imputazioni provvisorie contestate, rispettivamente, in relaziole agli artt. 81 e 314 cod. pen.;
81 e 323 cod. pen.;
81 e 640, secondo comma, n. n, cod. pen. Rilevava il Tribunale dell'appello, pur riconoscendo per tutte le tre fattispecie la sussistenza del fumus commissi delicti, come: - con riferimento all'addebito del capo 15), i fatti descritti avessero integrato gli estremi del delitto di truffai aggravata ai danni dei singoli pazienti, anziché del contestato peculato continuato, sicché la confisca del profitto non sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.;
- con riferimento all'imputazione del capo 20), la contestazione del delitto di abuso di ufficio non consentisse l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., non potendo neppure essere valorizzata la norma dell'art. 335-bis cod. pen. in quanto la stessa non era stata richiamata dal P.M. nell'originaria richiesta cautelare né nell'appello avverso la decisione del G.i.p.;
- e, con riferimento all'imputazione del capo 22), non fosse stata determinato con sufficiente precisione l'importo costituente il profitto conseguito dall'indagato con la truffa commessa ai danni dell'ente pubblico presso il quale aveva prestato servizio, l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Ragusa.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa il quale, con quattro distinti punti, ha dedotto i motivi così sintetizzabili.

2.1. Violazione dì legge, in relazione agli artt. 640 e 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente valutato gli elementi di conoscenza a disposizione con riferimento al capo d'imputazione 15) e ingiustificatamente qualificato i fatti accertati in termini di truffa ai danni di privati, benché fosse risultato appurato che il Di Paola eseguiva visite mediche nell'ambulatorio della A.S.P. e riceveva dai pazienti somme a titolo di ticket, di cui egli ometteva il versamento in favore dell'ente pubblico, trattenendole e, dunque, appropriandosene.
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