Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10518
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T F, nato a Capoterra il 26/05/1973 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. M A, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per rideterminazione della pena, con giudizio di irrevocabilità sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma secondo, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/11/2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, ad esito di giudizio abbreviato, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma del 12/11/2019 nei confronti di T F, condannato per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 276.00 di multa.
2. Con il motivo di ricorso proposto dal T a mezzo del proprio difensore, che qui si riporta ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 56, 628, comma secondo, cod. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie contestata nella forma tentata. La Corte di appello si è limitata ad enunciare in astratto, senza alcuna correlazione con il caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto relativi alla rapina impropria senza considerare la specifica doglianza articolata in appello quanto alla ricorrenza nel
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. M A, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per rideterminazione della pena, con giudizio di irrevocabilità sulla responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma secondo, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/11/2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, ad esito di giudizio abbreviato, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma del 12/11/2019 nei confronti di T F, condannato per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 276.00 di multa.
2. Con il motivo di ricorso proposto dal T a mezzo del proprio difensore, che qui si riporta ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 56, 628, comma secondo, cod. pen., nonché vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie contestata nella forma tentata. La Corte di appello si è limitata ad enunciare in astratto, senza alcuna correlazione con il caso concreto, i presupposti di fatto e di diritto relativi alla rapina impropria senza considerare la specifica doglianza articolata in appello quanto alla ricorrenza nel
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