Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22539
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPA NICOLA nato a ERICE il 11/02/1977 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere C R;lette le conclusioni del PG, O M, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;letta la nota di conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. A S, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Trapani ha condannato N P alla pena di 9 anni 1 mese 10 giorni di reclusione ed 8 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per i reati di cui agli articoli 56, 575, 577 cod. pen. perché tentava di uccidere A A colpendolo all'addome con arma da taglio e per il reato di cui all'articolo 4 I. 20 aprile 1975 n. 110, perché portava i fuori dalla propria abitazione un'arma da taglio;fatti commessi a Trapani il 3 luglio 2019. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito P ed A, alla guida delle proprie autovetture, avevano sfiorato un incidente stradale sulla pubblica via, si erano insultati a vicenda sul posto, A si era poi rimesso in marcia e diretto verso la propria abitazione, P lo aveva inseguito con l'auto, A era giunto verso la propria abitazione, prima che vi entrasse i due avevano avuto uno scontro fisico, entrambi avevano tirato fuori un coltello che portavano con sé, A si era allontanato per entrare in casa, P lo aveva rincorso ed era riuscito ad assestare ad A almeno tre colpi, di cui uno all'addome. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o della attenuante della provocazione, o della esistenza del dolo di omicidio, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la certezza dell'esistenza di tre coltellate ricevute da A ma questo non emerge dalle videoriprese che sono in atti che non hanno una risoluzione sufficiente per permettere di comprenderlo;perché l'attribuzione dei coltelli - piccolo quello di A, a serramanico quello di P - è stata fatta da A e sposata dalla Corte senza che sul punto esistuo prove certe;perché la Corte ho messo in dubbio che il primo soggetto a colpire sia stato l'A;perché la Corte ha ritenuto l'esistenza di un dolo di omicidio perché P aveva seguito A a casa con la propria autovettura quando P neanche sapeva dove abitasse A. Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogiche e contraddittorie in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la modifica dell'articolo 62-bis cod. pen. non ha abrogato l'articolo 133, comma 2, n. 2 per cui il giudice nella quantificazione della pena deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta anche dai precedenti penali.
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