Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/08/2022, n. 24085

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/08/2022, n. 24085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24085
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29994-2021 proposto da: CONDOMINIO LE TERRAZZE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell'avvocato D M B, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;
-ricorrente -

contro

M M, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO GIUSEPPE OROFINOe RAFFAELLO GIUSEPPE OROFINO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Condominio Le Terrazze, via Valcamonica n.17/a, Brescia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 501/2021 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata in data 30 aprile 2021. 2. Resiste con controricorso Mariagrazia Mele.

3. La Corte d’appello di Brescia, rigettando il gravame avanzato contro la sentenza n. 1568/2018 del Tribunale di Brescia, ha confermato la declaratoria di invalidità della deliberazione assembleare del Condominio Le Terrazze, approvata il 9 aprile 2015, avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015, impugnata dalla condomina Mariagrazia Mele perché le spese erano state ripartite in base a valori millesimali diversi da quelli determinati sia nella tabella di proprietà originaria del 3.10.1994, sia nella tabella approvata con delibera del 5 marzo 2013 (cosiddetta Tabella Ravasio). Il convenuto Condominio aveva sostenuto che la stessa assemblea condominiale che aveva approvato la cosiddetta Tabella Ravasio aveva dato mandato all’amministratore di applicare alcuni correttivi, consistenti in modeste modifiche cui aveva provveduto il tecnico incaricato senza che vi fosse necessità di una nuova approvazione formale. La Corte d’appello ha affermato che la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata, mai sottoposta alla approvazione dell’assemblea, non essendo legittima né un’autorizzazione preventiva alla modifica delle tabelle, né un’approvazione per facta concludentia, né una approvazione “postuma” avente effetti retroattivi. I giudici di secondo grado hanno anche negato la “carenza di interesse ad agire” di Mariagrazia Mele, producendo la erronea delibera di approvazione del bilancio effetti immediatamente lesivi per i singoli condomini. Il primo motivo del ricorso del Condominio Le Terrazze denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1124, 1135, 1138 e 2909 c.c., nonché degli artt. 68 e 68 disp. att. c.c., in relazione alla rettifica delle tabelle millesimali già approvate, ed ancora il “vizio motivazionale” sulle medesime questioni ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. Si narra che l’assemblea svoltasi 5 marzo 2013 aveva approvato le tabelle millesimali “delegando comunque il tecnico incaricato, architetto C R, ad apportare le modifiche richieste dai condomini, in primis proprio dalla Mele. L’assemblea deliberò altresì che dette rettifiche sarebbero state applicate direttamente senza necessità di nuovo passaggio esplicito in assemblea, salvo che fossero risultate sostanziali”. Il ricorrente segnala anche che la delibera del 5 marzo 2013 è stata oggetto di una pronuncia inter partes di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2 , n. 3041 del 2021). Si richiamano altresì le sentenze rese dal Tribunale di Brescia sulle impugnative relative ai successivi esercizi contabili. Si sostiene quindi che “non vi è stata approvazione per fatti concludenti, ma approvazione esplicita da parte dell’assemblea, sia indata 5.03.2013 allorché si approvò la tabella dando indicazioni al tecnico incaricato per la rettifica su alcuni punti, sia in data 01.04.2014 che 9.04.2015, quando il criterio di riparto fu messo all’ordine del giorno, prima di approvare i bilanci”. Il secondo motivo del ricorso del Condominio Le Terrazze denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’eccezione di carenza di interesse ad agire di Mariagrazia Mele, ed ancora il “vizio motivazionale” sulle medesime questioni ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. La tesi sostenuta dal ricorrente è che “non vi è la necessità di impugnare tutte le delibere assembleari approvative di spese, poiché si tratta pur sempre di spese ripartite in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito dei giudizi pendenti”.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità
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