Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2022, n. 14268
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: M A nato a REGGIO CALABRIA il 23/11/1969 M L nato a REGGIO CALABRIA il 09/01/1972 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere A M;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA, per l'inammissibilità dei ricorsi, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 3/11/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LIVORNO in data 13/06/2016, aveva condannato M A e M L ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevane entità e dalla recidiva pluriqualificata per entrambi, commessa a LIVORNO il 12/10/2011, con condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita. La CORTE revocava la condanna relativa agli interessi civili a carico di M A.2. M A e M L propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbe avvenuto con una mera clausola di stile e senza alcun approfondimento del corrispondente motivo di appello;come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della recidiva, decisa col semplice richiamo ai precedenti penali, senza valutazione della maggiore pericolosità in concreto manifestata. Il PROCURATORE GENERALE della CASSAZIONE presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi.