Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 42647

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 42647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42647
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di COSTA TOMMASO nato a SIDERNO il 14/12/1959 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere M E M;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto da T C - detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. - avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 21 maggio 2021, con la quale veniva rigettato il reclamo dal medesimo avanzato nei confronti del silenzio opposto dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di svolgimento di colloquio visivo con i familiari a mezzo videoconferenza sulla piattaforma Skype. Il Tribunale di sorveglianza rilevava come, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la piattaforma Skype for business, validata dal D.G.S.I.A., consenta lo svolgimento di colloqui in videochiamata in situazioni di impossibilità o comunque di gravissima difficoltà di effettuarli in presenza. Tale modalità doveva ritenersi idonea a consentire i colloqui dei detenuti con i familiari a fronte della limitazione degli spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Sars 2-

COVID

19, trattandosi di uno strumento tecnicamente validato che scongiura il rischio di indebita captazione da parte di terzi, e non potendosi ritenere che la previsione, per i detenuti in regime di 41-bis, di colloqui telefonici sia idonea a compensare l'impossibilità di svolgere colloqui visivi.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della giustizia deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sul tema dei colloqui sottoposti a regime di 41- bis, il ricorrente richiama la sentenza n. 19826 del 2021 che ha riconosciuto la facoltà di svolgere colloqui visivi mediante video-collegamento solo in caso di impossibilità oggettiva che ne impedisca lo svolgimento in presenza e tale era stata considerato il divieto di spostamento imposto in ragione del "lockdown" a seguito della pandemia. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto sussistente tale situazione sulla base della formale proroga dello stato di emergenza senza considerare che nel frattempo erano sopravvenuti interventi normativi che avevano rimosso il divieto di spostamento tra le Regioni (d.l. n. 52 del 22 aprile 2021) e che avevano comunque consentito ai familiari di recarsi a svolgere i colloqui con i detenuti (art.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi