Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2022, n. 46113
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: ANCHABADZE EDIKI nato il 18/06/1999 KOVACH JAKUT nato il 02/07/1992 GOBEJISHVILI GABRIELI nato il 17/08/2000 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE P;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato n
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, con provvedimento reso in data 29 giugno 2022, non ha convalidato l'arresto eseguito a carico di A E, K J e G G nella flagranza del reato di concorso in furto di merce da un punto vendita, con le aggravanti dell'esposizione della res alla pubblica fede e dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, contestato come commesso in Molfetta il 27 giugno 2022. A motivo della mancata convalida dell'arresto il giudicante ha dedotto la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., atteso che agli arrestati, che non comprendono la lingua italiana, non é stata assicurata l'assistenza di un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata nei loro confronti, come risulta in particolare dagli atti di P.G.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Trani, deducendo quale unico motivo la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.. Il P.M. ricorrente richiama all'uopo la giurisprudenza di legittimità in base alla quale non é necessario che si provveda alla nomina di un interprete già all'atto dell'arresto in flagranza, deducendone l'erroneità dell'assunto del giudice procedente;
tanto più che nel caso di specie, al momento dell'arresto, la P.G. aveva consegnato agli arrestati, nelle rispettive lingue, una comunicazione scritta contenente i diritti dell'arrestato a norma dell'art. 386 cod. proc. pen. ed aveva fatto tradurre nelle stesse lingue il verbale di perquisizione a carico degli arrestati stessi. La nomina di un interprete era invece necessaria in occasione dell'udienza di convalida, essendo questo il momento in cui viene formalmente contestata l'accusa agli indagati.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio.
CONSIDERATO
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato n
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, con provvedimento reso in data 29 giugno 2022, non ha convalidato l'arresto eseguito a carico di A E, K J e G G nella flagranza del reato di concorso in furto di merce da un punto vendita, con le aggravanti dell'esposizione della res alla pubblica fede e dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, contestato come commesso in Molfetta il 27 giugno 2022. A motivo della mancata convalida dell'arresto il giudicante ha dedotto la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., atteso che agli arrestati, che non comprendono la lingua italiana, non é stata assicurata l'assistenza di un interprete al fine di comprendere l'accusa formulata nei loro confronti, come risulta in particolare dagli atti di P.G.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica di Trani, deducendo quale unico motivo la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 143 cod. proc. pen.. Il P.M. ricorrente richiama all'uopo la giurisprudenza di legittimità in base alla quale non é necessario che si provveda alla nomina di un interprete già all'atto dell'arresto in flagranza, deducendone l'erroneità dell'assunto del giudice procedente;
tanto più che nel caso di specie, al momento dell'arresto, la P.G. aveva consegnato agli arrestati, nelle rispettive lingue, una comunicazione scritta contenente i diritti dell'arrestato a norma dell'art. 386 cod. proc. pen. ed aveva fatto tradurre nelle stesse lingue il verbale di perquisizione a carico degli arrestati stessi. La nomina di un interprete era invece necessaria in occasione dell'udienza di convalida, essendo questo il momento in cui viene formalmente contestata l'accusa agli indagati.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio.
CONSIDERATO
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