Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2020, n. 28311

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2020, n. 28311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28311
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 18940 - 2016 R.G. proposto da: BIANCHIN SILVANO - c.f. BNCSVN53D13F904V - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato M B ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Denza, n. 50/A, presso lo studio dell'avvocato N L. RICORRENTE

contro

PESCE ADELINA - c.f. PSCDLN57M42I551P - PESCE GIANNI - c.f. PSCGNN53B25I551S - elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Corridoni, n. 19, presso lo studio dell'avvocato G D F che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato G T li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI e BRUTTOCAO ALBERTILDA INTIMATAavverso la sentenza n. 1215/2016 della Corte d'Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 settembre 2020 del consigliere dott. L A,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 21.3.2011 A e G P citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Treviso S B e A B. Premettevano che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 609/2007, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, aveva trasferito ad essi attori, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'immobile promesso in vendita a G P, loro genitore, con preliminare del 6.11.1970 da L F. Premettevano che il Tribunale di Treviso aveva pronunciato decreto ingiuntivo n. 367/1998 in danno di L F, suocero del convenuto S B, ricorrente in via monitoria, per un credito di lire 100.000.000, da quest'ultimo asseritamente vantato in virtù di venti cambiali non protestate. Premettevano che sulla scorta di tale ingiunzione era stata iscritta ipoteca sull'immobile oggetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. da essi esperita. Premettevano che il decreto ingiuntivo n. 367/1998 era stato ad essi notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 23.2.2011. Indi esponevano che, tra l'altro, la mancata proposizione di opposizione avverso l'ingiunzione, il mancato avvio dell'azione esecutiva in danno dell'ingiunto ed i tempi di iscrizione dell'ipoteca inducevano a ritenere che l'ingiunzione n. 367/1998 fosse frutto della collusione tra S B e L F finalizzata a vanificare l'acquisto immobiliare da essi attori operato ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. Chiedevano dichiararsi ai sensi dell'art. 404, 2° co., cod. proc. civ. l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 367/1998. 2. Si costituiva S B. Tra l'altro, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 404, 2° co., cod. proc. civ., siccome proposta tardivamente, decorso il termine di trenta giorni dalla scoperta della collusione. Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Rimaneva contumace A B.

4. All'esito dell'istruzione probatoria con sentenza n. 2247/2013 l'adito tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto proposta allorché era da tempo decorso il termine di trenta giorni.

5. Proponevano appello A Pesce e G P. Resisteva S B. Non si costituiva A B.

6. Con sentenza n. 1215/2016 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il gravame e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione esperita in prime cure dagli appellanti, dichiarava nei loro confronti l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 367/1998;
condannava l'appellato costituito alle spese del doppio grado. Evidenziava la corte che A e G P avevano acquisito piena ed effettiva consapevolezza della collusione in loro danno unicamente in occasione della notifica, il 23.2.2011, del precetto fondato sull'ingiunzione di pagamento n. 367/1998, sicché l'opposizione doveva reputarsi tempestiva, siccome esperita nei trenta giorni successivi, appunto, alla notifica del precetto. Evidenziava nel merito - la corte - che sussistevano plurimi, gravi e concordanti indizi della collusione tra S B ed il suocero, L F, volta a vanificare il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. dell'immobile promesso in vendita al dante causa di A e G P.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S B;
ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni ulteriore statuizione. A Pesce e G P hanno depositato controricorso;
hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. A B non ha svolto difese.

8. Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 404, 2° co., 405, e 656 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2712 cod. civ. e 115, 116 e 215 cod. proc. civ. Deduce che, contrariamente all'assunto della corte d'appello, A e G P già negli anni 2007/2008 avevano avuto compiuta e concreta conoscenza del decreto ingiuntivo n. 367/1998, così da poterlo ascrivere eziologicamente ai presunti artifici e raggiri posti in essere, di concerto, da L F e S B. Deduce in particolare che depone in tal senso il verbale di causa del 24.12.2008, ove A e G P ebbero a riservarsi separata azione avverso l'emissione del decreto ingiuntivo n. 367/1998, qualificato espressamente in guisa di "espediente processuale" cui S B e L F, d'intesa, avevano dato corso onde vanificare le avverse pretese.Deduce al contempo che sin dal 2004 A e G P erano consapevoli che S B fosse il genero di L F. Deduce d'altra parte che del tutto contraddittoriamente la corte di merito ha assunto che l'interesse alla proposizione dell'opposizione revocatoria è insorto per A e G P unicamente all'esito della sentenza di questa Corte del 19.6.2014, con la quale ebbe a radicarsi l'acquisto ex art. 2932 cod. civ.;
che invero, in tal guisa, A e G P non avrebbero avuto alcun interesse a proporre l'opposizione revocatoria antecedentemente, cioè nel termine di trenta giorni dal 23.2.2011, dì della notifica del precetto. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415, 2697 e 2729 cod. civ. in relazione agli artt. 115, 116 e 215 cod. proc. civ. Deduce che la corte distrettuale ha omesso l'esame di risultanze probatorie contrastanti con le presunzioni semplici poste a fondamento della decisione adottata. Deduce che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, nella primavera del 2005 egli ricorrente notificò atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare ad A B, coniuge di L F, così
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