Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2018, n. 54089
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POLESE GABRIELLA nato a CERCOLA il 21/07/1973 POLESE CIRO nato a NAPOLI il 08/10/1995 PIRONE PASQUALE nato a TORRE DEL GRECO il 26/10/1984 avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE A;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che conclude per l'annullamento con rinvio per le posizioni di P G e P P;
rigetto per P C.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 maggio 2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di P G, P C e P P avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti ad essi rispettivamente contestati nei capi 3) e 6) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati, che ha dedotto tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, non avendo l'ordinanza impugnata preso specificamente in considerazione, per ciascuno dei predetti indagati, le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame, che segnalavano come plurime condotte di cessione di stupefacenti - non occasionali, ma continuative - non fossero di per sé incompatibili con il riconoscimento dell'invocata ipotesi lieve, tenuto altresì conto del fatto che taluni indagati sono incensurati o gravati da irrilevanti precedenti penali. Non risulta con chiarezza, peraltro, quali siano i ruoli ricoperti dagli indagati all'interno di una vicenda connotata da un mero rapporto di convivenza con un familiare coinvolto in una occasionale attività di micro-spaccio, né si comprende quali siano le condotte penalmente censurabili.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza si lamentano violazioni di legge con riferimento all'eccezione di bis in idem riguardo alla posizione di G P, per la quale pende un processo per fatti analoghi dinanzi al Tribunale di Napoli.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si censurano vizi della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnato valorizzato, al riguardo, il contenuto del tutto neutro di conversazioni telefoniche inerenti a rapporti familiari, di per sé non interpretabili nella prospettiva di un'attività di spaccio in itinere. Né, peraltro, le attività investigative hanno consentito di rinvenire, per
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che conclude per l'annullamento con rinvio per le posizioni di P G e P P;
rigetto per P C.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 maggio 2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di P G, P C e P P avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti ad essi rispettivamente contestati nei capi 3) e 6) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati, che ha dedotto tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, non avendo l'ordinanza impugnata preso specificamente in considerazione, per ciascuno dei predetti indagati, le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame, che segnalavano come plurime condotte di cessione di stupefacenti - non occasionali, ma continuative - non fossero di per sé incompatibili con il riconoscimento dell'invocata ipotesi lieve, tenuto altresì conto del fatto che taluni indagati sono incensurati o gravati da irrilevanti precedenti penali. Non risulta con chiarezza, peraltro, quali siano i ruoli ricoperti dagli indagati all'interno di una vicenda connotata da un mero rapporto di convivenza con un familiare coinvolto in una occasionale attività di micro-spaccio, né si comprende quali siano le condotte penalmente censurabili.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza si lamentano violazioni di legge con riferimento all'eccezione di bis in idem riguardo alla posizione di G P, per la quale pende un processo per fatti analoghi dinanzi al Tribunale di Napoli.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si censurano vizi della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnato valorizzato, al riguardo, il contenuto del tutto neutro di conversazioni telefoniche inerenti a rapporti familiari, di per sé non interpretabili nella prospettiva di un'attività di spaccio in itinere. Né, peraltro, le attività investigative hanno consentito di rinvenire, per
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