Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2024, n. 18049
Sentenza
1 febbraio 2024
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1 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di confisca diretta, il denaro costituente profitto di un reato tributario, investito nell'acquisto di obbligazioni al portatore, è suscettibile di ablazione presso l'ente che ha emesso i titoli, a condizione che questo non sia "estraneo al reato" e che conservi ancora l'effettiva disponibilità di quel denaro o dei beni con esso acquistati. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi "estraneo al reato" l'ente che abbia concorso o contribuito alla consumazione del reato stesso, che ne abbia tratto vantaggio diretto o che abbia consapevolmente agevolato il consolidamento del vantaggio mediante il suo investimento in altri beni).
Sul provvedimento
Testo completo
4 2 - Лисиби о 9 4 0 REPUBBLICA ITALIANA 8 1 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI Presidente Sent. n. sez. 234/2024 CC 01/02/2024- DONATELLA GALTERIO R.G.N. 34241/2023 ALDO ACETO - Relatore - ANDREA GENTILI ALBERTO GALANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P.H. ENTERPRISE S.P.A. avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO); lette le richieste del PG, STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. 34241/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La società «P.H. Enterprise S.p.a.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 21 luglio 2023 della Corte di appello di Bologna che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha confermato il provvedimento del 19 ottobre 2022 della medesima Corte che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca eseguita nei confronti della ricorrente in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a carico di RA ND, che aveva ordinato la confisca diretta del profitto del reato a carico della società cooperativa Task Coop», all'epoca rappresentata dal RA, quantificato nella misura di euro 699.250,24. In particolare, in esecuzione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello aveva disposto la confisca delle obbligazioni emesse nel 2013 dalla «P.H. Enterprise S.p.a.» e sottoscritte dalla Task Coop≫ per un valore di 16.000,00 euro.
1.1.Con il primo motivo deduce il malgoverno dell'art. 2003 cod. civ. avendo la Corte di appello ritenuto confiscabili le somme versate per la sottoscrizione di obbligazioni al portatore e/o il valore di rimborso delle stesse in assenza della consegna materiale dei titoli. La circostanza, afferma, che la «Task Coop» avesse acquistato i titoli non legittima lo Stato confiscante ad esigerne il controvalore perché né la «Task Coop» né, a maggior ragione lo Stato, sono detentori/ portatori dei titoli. Trattandosi, infatti, di titoli al portatore, legittimato ad ottenere la prestazione è il presentatore/portatore del titolo non colui che l'ha acquistato. Il pagamento dell'obbligazione allo Stato espone la ricorrente al rischio di dover pagare nuovamente la stessa somma a favore del terzo che dovesse eventualmente presentare il titolo, rischio non eliminabile con la prospettata possibilità, da parte della Corte di appello, di agire nuovamente in sede esecutiva per ottenere il rimborso di tali somme da parte dello Stato.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui sono state ritenute confiscabili le somme a suo tempo incassate dalla «P.H. Enterprise S.p.a.» per l'acquisto da parte di «Task Coop>> dei titoli obbligazionari benché il provvedimento di esecuzione della confisca riguardi le somme dovute a titolo di rimborso del prestito obbligazionario, non quelle versate all'emittente. Con l'acquisto dei titoli la «Task Coop» si è spogliata della titolarità delle somme e ne ha perso la diretta disponibilità a fronte della consegna di un titolo destinato alla circolazione. Non si tratta, nel caso di specie, di obbligazioni ordinare che consentono il rimborso a favore del solo sottoscrittore dell'obbligazione titolare del diritto di credito (il soggetto che l'ha sottoscritta o, in caso di confisca, lo Stato). CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Oggetto di materiale ablazione è la somma di euro 16.000,00 corrispondente a quella che la «Task Coop»>> versò nel 2013 alla società «P.H. Enterprise S.p.a.» per la sottoscrizione di titoli obbligazionari al portatore. Si trattava, in particolare, di obbligazioni sottoscritte il 18 dicembre 2013 (con scadenza 1 luglio 2018) e il 20 febbraio 2014