Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2007, n. 21573

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In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario -nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria- possono determinare nel lavoratore una situazione di "metus" giustificativa della sospensione della prescrizione.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del'art. 69 della legge n. 354 del 1975, sono devolute al giudice del lavoro le controversie relative al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, ivi comprese quelle relative alla restituzione delle somme trattenute dall'amministrazione penitenziaria sulla mercede per il lavoro svolto durante la detenzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2007, n. 21573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21573
Data del deposito : 15 ottobre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;

- ricorrente -

contro
IO LE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3464/05 della Corte d'Appello di ROMA del 28.4.05, depositata il 22/09/05;

viste le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da ES LE contro il Ministero della Giustizia, per la restituzione di somme trattenute dall'amministrazione penitenziaria sulla mercede per il lavoro svolto durante la detenzione.

2. Il Ministero della Giustizia ricorre per la Cassazione di questa sentenza. L'intimato non si è costituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 69, come riformata dalla L. n. 663 della 1986, art. 21, per difetto di competenza del Tribunale, e
quindi della Corte d'Appello, quali giudici del lavoro.

4. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che con sentenza n. 341 del 27

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