Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2022, n. 12197
Sentenza
14 dicembre 2022
Sentenza
14 dicembre 2022
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La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che la valutazione del "tempo silente" non è rilevante per la sostituzione della misura cautelare, ma solo per la sua applicazione. Ha ribadito che, in caso di associazioni mafiose storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è prevalente e non richiede una dimostrazione positiva da parte del giudice. Inoltre, ha sottolineato l'assenza di elementi che potessero neutralizzare tale presunzione, confermando quindi la legittimità della custodia cautelare in carcere. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime • 1
In tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio.
Sul provvedimento
Testo completo
12197-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2400 - Presidente - GIOVANNA VERGA CC 14/12/2022- PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 32036/2022 GIUSEPPE SGADARI MASSIMO PERROTTI SANDRA RECCHIONE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di LL RI contro l'ordinanza emessa dalla seconda sezione della Corte d'appello di Catania in data 29 Aprile 2022, con la quale si instava per la sostituzione della massima misura cautelare applicata al ricorrente in relazione ai reati di partecipazione alla associazione mafiosa storica radicata nel territorio catanese e per il reato di tentata estorsione pluriaggravata.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza del pericolo cautelare: si deduceva che il reato associativo contestato a RI LL era risalente nel tempo e che la distanza temporale trascorsa tra la consumazione del reato e la data odierna imponeva la rivalutazione del quadro cautelare;
si deduceva inoltre che, per superare la presunzione di adeguatezza e proporzionalità della misura, non sarebbe stata valutata la lunga detenzione subita dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso infondato.
1.1.Il collegio ribadisce in via preliminare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 12807 del