Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/1964, n. 2222
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L'interpretazione di un testamento si concreta in una indagine di fatto rivolta alla ricerca della effettiva volonta del testatore attraverso il contesto delle relative Disposizioni, secondo il principio generale di ermeneutica contenuto nell'art.1362 cod.civ., applicabile 'in subiecta materia' pur con gli opportuni adattamenti. Tale interpretazione, se sorretta da congrua motivazione ed immune da vizi logici ed errori di diritto, e insindacabile in Cassazione. ( V. 1970/63; 129/64; 3049/63; 1063/62; 628/62; 2616/63).*
La istituzione di erede puo sussistere anche in riferimento alla attribuzione di beni determinati, ma cio presuppone che il testatore, nel disporre di essi, abbia tenuto presente l'universalita del suo patrimonio ed abbia inteso assegnarli agli eredi come quota del tutto. La individuazione della 'voluntas testantis' in riferimento alle particolarita di ogni singolo caso concreto, si risolve in un giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimita. ( V. 3025/63; 1637/63; 3081/62; 2548/60; 2744/52).*
Non puo essere prospettata per la prima volta in Cassazione una questione nuova, fondata cioe su presupposti di fatto diversi da quelli acquisiti al processo.*
La sospensione prevista dal R d 3 gennaio 1944 n.1, e prorogata dal d l l 24 dicembre 1944 n.392, fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, non essendo subordinata all'accertamento in concreto di una situazione di impossibilita a far valere il proprio diritto da parte del soggetto interessato e operante anche per il decorso dei termini di usucapione, in base al generale principio fissato dall'art. 1165 cod.civ.*
La interpretazione della sentenza (che puo essere compiuta dal giudice dell'impugnazione rispetto alla decisione impugnata) va fatta con riferimento alla 'mens iudicis', e, soprattutto, alla oggettivita della statuizione, ponendo il dispositivo in correlazione teologica con la motivazione, in quanto se il dispositivo attua, per mezzo del comando del giudice, la volonta della legge, il contesto delle relative argomentazioni adempie ad una funzione strumentale, intesa a chiarire il pensiero del giudice ed a suffragarne il convincimento.*