Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 13085
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Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NO UR, nella qualità di titolare della omonima FARMACIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato RAPONI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA USL 5 DI MESSINA, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE LUCA ZUCCARO ANTONINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 573/02 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2007 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza depositata il 23 marzo 2001, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, a conclusione del giudizio promosso dalla A.U.S.L. n. 5 di Messina nei confronti di RA ST, titolare della omonima farmacia, e dell'Assessorato regionale alla Sanità, chiamato in garanzia, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 73 del 1998, emesso dal Presidente del Tribunale in favore del RA, dichiarò la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e compensando tra le parti le spese processuali.
2. - Avverso tale sentenza, propose appello, con atto notificato il 14 ed il 16 marzo 2002, il RA.
Con sentenza n. 573, depositata il 18 dicembre 2002, la Corte d'appello di Messina rigettò il gravame. Rilevò il giudice di seconde cure, quanto al primo motivo di appello, con il quale il RA lamentava la disposta revoca del decreto ingiuntivo e la mancata statuizione sulle spese del procedimento monitorio, che la opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché, una volta stabilita la infondatezza della pretesa, anche se per effetto di un pagamento effettuato dopo la emissione del decreto ingiuntivo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto va revocato. Quanto alla mancata statuizione sulle spese del giudizio, che, secondo l'appellante, lo avrebbe esposto al rischio di vedersi richiedere la restituzione delle spese a tale titolo eventualmente già pagate dalla A.U.S.L., rilevò la Corte territoriale che il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto dopo avere accertato che detta Azienda, per concorde dichiarazione delle parti, aveva corrisposto al RA la sorte capitale, gli interessi e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti infondata fu ritenuta la doglianza relativa alla compensazione delle spese operata dal primo giudice sia con riferimento alla lamentata violazione del divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa, poiché nessuna condanna al pagamento delle spese processuali era stata pronunciata dal primo giudice nei