Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22292

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22292
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. C A nato in MAROCCO il 30/10/1969 2. E A A nato in MAROCCO il 20/09/1984 3. E Y nato in MAROCCO il 29/10/1990 4. B LURA nata a GENOVA il 14/01/1965 5. E A E H nato in MAROCCO il 04/05/1978 6. O A nata a MESSINA il 14/03/1995 7. T A nato a MESSINA il 21/12/1975 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELO di MESSINAfissata la trattazione con il rito camerale non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Lette le conclusioni scritte dei difensori: - avv. G M, per B e ERROUICHAQ, che insiste nei ricorsi;
- avv. P G, per TOMI, che insiste nel ricorso;
- avv. Gianluca CURRO', per ORI, che insiste nel ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 7 aprile 2021, ha: - confermato la declaratoria di responsabilità di C A per il reato di associazione per delinquere, con il ruolo di capo, finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (capi 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 18), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 21.400 di multa;
- confermato la declaratoria dì responsabilità di E A A per il reato di associazione per delinquere, con il ruolo di capo, finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 23), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'ingresso illegale mediante l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1), della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 20 e 21), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 22), e, così riqualificato in appello, nel concorso del favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 24), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni tre e mesi due di reclusione;
- confermato la declaratoria di responsabilità di E Y per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19 e capo 23), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di vari reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 5, 10, 11, 12, 13 e 21), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 6.400 di multa;
- confermato la declaratoria di responsabilità di B L per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, di due reati di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capi 4 e 5), nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.960 di multa;
- confermato la declaratoria di responsabilità di E

ASRI

Habib per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, nonché, così riqualificato in appello, nel tentativo di concorso nel favoreggiamento della permanenza irregolare attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110, 56 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 6), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni uno e mesi sei di reclusione;
- assolto O A dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari, nonché del reato di falso, attraverso l'organizzazione di matrimoni fittizi al fine di ottenere il permesso la carta di soggiorno, ex art. 416 cod. pen. (capo 19), confermando la declaratoria di responsabilità per il concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 7), e di concorso in falso ideologico aggravato per avere indotto il rilascio del permesso di soggiorno al fittizio coniuge, ex artt. 110, 48 e 479, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (capo 8), riducendo il trattamento sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.400 di multa;
- confermato la declaratoria di responsabilità di T A per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. (capo 19), esclusa in appello l'aggravante prevista dal sesto comma, nonché di concorso nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina attraverso l'ingresso illegale mediante l'organizzazione di un fittizio matrimonio, ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 1), e di concorso in falso ideologico aggravato per avere indotto il rilascio del permesso di soggiorno al fittizio coniuge, ex artt. 110, 48 e 479, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (capo 2), riducendo il trattamento sanzionatorio ad anni cinque e mesi cinque di reclusione ed euro 17.600 di multa.

2. Ricorrono, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati C A, E A A, E Y, B L, E A E H, OR' A e T A.

3. C A, con l'avv. S S, denuncia: 3.1. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., 416 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il delitto associativo (capo 23): manca l'accertamento del contributo associativo, avendo l'imputato agito singolarmente o al più in concorso nei reati contestati ai restanti capi di imputazione, in difetto dell'affectio societatis, risultando semmai una relazione sentimentale con una co-imputata (primo motivo);
3.2. - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);3.3. - la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di motivazione della porzione di pena determinata per ciascuno dei reati satellite (terzo motivo).
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