Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/01/2023, n. 01957

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/01/2023, n. 01957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01957
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

: PlAYJL) ORDINANZA sul ricorso 26451/2020 proposto da: V E, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sistína, n. 121, presso lo studio dell'Avv. E B, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente — contro il SOGGETTO LIQUIDATORE del DISCIOLTO CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SS.UU. BN1 in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sallustiana, n. 26, presso lo studio dell'Avv. G R I (studio legale T), rappresentato e difeso dall'Avv. M R;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 2304/2020 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 7.8.2020, R.G. n. 137/2020;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19.10.2022 dal Consigliere Dott. F G L C.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che V E aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Benevento, con la quale, in parziale accoglimento delle sue domande nei confronti del Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1 in liquidazione, il primo giudice aveva dichiarato illegittimo il recesso da lui impugnato, intimatogli nell'ambito di un procedura di licenziamento collettivo, ma, pur considerando la violazione riscontrata sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità di cui all'art. 5, comma 3, L. 223/1991, aveva ritenuto, in mancanza di attività aziendale, l'impossibilità della reintegra, con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
la stessa Corte, inoltre, compensava le spese del secondo grado e dichiarava sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui ora interessa, la Corte territoriale, dopo ampia ricostruzione della fattispecie di cui è causa, anche sul piano normativo, in relazione alla procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale era stato intimato il recesso impugnato dall'attuale parte ricorrente in cassazione, giungeva alla conclusione che il regime sanzionatorio applicabile era quello della tutela reale di cui all'art. 18, comma quarto, L. n. 300/1970, come novellato dall'art. 1, comma 46, L. n. 92/2012. Considerava, tuttavia, che non poteva ignorarsi la situazione di fatto in cui versava l'organo in liquidazione - sebbene per sua colpa - e, cioè, l'inesistenza di un'attività aziendale di qualsiasi natura che facesse capo allo stesso. Riteneva che tale situazione di fatto, ripetutamente allegata in maniera analitica dal reclamato fin dalla memoria di costituzione della fase sommaria, non risultava contestata dalla controparte, per cui doveva ritenersi pacifica. Concludeva, perciò, che l'inesistenza di un'attività aziendale fosse ostativa all'applicazione della tutela reale, e quindi alla reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro, richiamando in tal senso diversi precedenti di legittimità.
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