Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/11/2024, n. 28956
Ordinanza
11 novembre 2024
Ordinanza
11 novembre 2024
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Massime • 1
L'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 35479/2019 Numero sezionale 2650/2024 Numero di raccolta generale 28956/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SERVITU' MAURO MOCCI Presidente Ud. 09/10/2024 GIUSEPPE GRASSO Cons. Rel. CC R.G.N.35479/2019 VINCENZO PICARO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35479/2019 R.G. proposto da: A.P. IMM. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MANCA giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
FCA PARTECIPAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AURITI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO MEREU giusta procura in atti;
-controricorrente – e DIRETTA SERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore e FI PARTECIPAZIONI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimati- Numero registro generale 35479/2019 Numero sezionale 2650/2024 avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D'APPELLO di Numero di raccolta generale 28956/2024 CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il Data pubblicazione 11/11/2024 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. Il Tribunale di Sassari rigettò la domanda con la quale la s.r.l. A.P. Imm. aveva chiesto accertarsi l'esistenza in suo favore di una servitù di non edificare, gravante sul fondo di proprietà di Immobil Diretta, poi Diretta Service s.r.l., a quest'ultima pervenuto dalla FI Auto s.p.a. Nel corso del giudizio di primo grado la convenuta, al fine di essere garantita per evizione, chiamò in giudizio FI Auto Partecipazioni s.p.a. e la chiamata, costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché FI Auto s.p.a. era soggetto distinto da FI Partecipazioni s.p.a., già FI Auto s.p.a., ora FI Partecipazioni s.p.a., parte contrattuale qui in rilievo. A seguito di ciò venne chiamata in giudizio FI Partecipazioni s.p.a.
2. La Corte d'appello di Cagliari rigettò l'impugnazione della soccombente attrice.
2.1. Questa, in sintesi, la narrazione della vicenda esposte dalla sentenza di secondo grado. Con contratto del 1992 A.P. Imm. aveva acquistato da FI Auto una parte d'un complesso immobiliare, in relazione al quale la venditrice aveva dichiarato essere stato predisposto un piano di lottizzazione, manifestando, inoltre, la volontà di volere realizzare sulla parte rimasta in sua proprietà una succursale per la vendita di autovetture, utilizzando una cubatura inferiore a quella permessa, impegnandosi a cedere la cubatura non sfruttata alla compratrice. Era stata, pertanto, costituita in favore dell'immobile venduto una servitù di non edificare gravante sul fondo rimasto in proprietà dell'alienante. Successivamente FI Auto aveva ceduto a Gran 2 di 8 Numero registro generale 35479/2019 Numero sezionale 2650/2024 Numero di raccolta generale 28956/2024 Commerciale, poi divenuta Immobil Diretta, il terreno, gravato da Data pubblicazione 11/11/2024 servitù, che le era rimasto in proprietà. L'attrice, con l'atto di citazione, aveva contestato alla convenuta di avere presentato un progetto edificatorio che impegnava una volumetria superiore rispetto a quella residuata dopo la prima alienazione, in violazione, quindi, della servitù. Immobil Diretta s.r.l., ora Diretta Service s.r.l. si difese asserendo che la servitù “non edificandi” doveva reputarsi rinunciata per “facta concludentia”, poiché a cagione dell'inerzia della A.P. Imm. il piano di lottizzazione, a suo tempo presentato da FI Auto, non era mai divenuto esecutivo. A rafforzare l'assunto la convenuta soggiungeva che nessun addebito di mancato adempimento da parte di FI Auto era stato mosso dall'attrice, la quale per contratto avrebbe avuto il diritto di chiedere il pagamento di una penale di tre milioni di lire per ogni giorno di ritardo, né aveva chiesto la risoluzione dello strumento e la corresponsione della penale, fissata in quattro miliardi di lire. In ogni caso il vincolo di non edificabilità