Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 6394

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In tema di onorari di avvocati, anche nel vigore della nuova tariffa forense approvata con DM del 1994, le cause di opposizione agli atti esecutivi devono considerarsi di valore indeterminabile, avendo ad oggetto la decisione di questioni che attengono al processo ed i cui effetti indiretti di ordine patrimoniale non si prestano ad essere precisamente individuati e quantificati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2004, n. 6394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6394
Data del deposito : 1 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. N G - Presidente -
Dt. V P - rel. Consigliere -
Dt. P L R - Consigliere -
Dt. P I - Consigliere -
Dt. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
Z S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TOZZOLI

6, presso lo studio dell'avvocato L C M, difeso dall'avvocato A R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
BIA FRANCESCO, LEONE ITALIA, MARUCA MARCELLA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3/01 del Tribunale di LAMEZIA TERME, emessa il 19/12/00 e depositata il 15/01/01 (R.G. 103/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/03 dal Consigliere Dt. P V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dt. G A che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta in un processo di espropriazione forzata di beni mobili iniziata da S Z

contro

F B, I L e M M.
L'esecuzione era stata iniziata in confronto dei debitori in a base a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma contro tale decreto essi avevano proposto opposizione chiedendo che la provvisoria esecuzione fosse sospesa.
I debitori, rappresentando che il giudice della opposizione all'ingiunzione avrebbe provveduto sulla loro istanza nell'udienza del 26.2.1998, con ricorso al giudice dell'esecuzione, depositato il 21.11.1997, avevano chiesto che l'incanto fosse fissato per una data successiva.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 31.12.1997, fissava per l'incanto le date del 19.2.1998 e del 20.3.1998, e dunque in modo che l'incanto avrebbe potuto essere tenuto prima della data segnalata dai debitori nella loro istanza.
2. - L'opposizione proposta dai debitori contro tale ordinanza è stata accolta con sentenza 15.1.2001 del tribunale di Lamezia Terme. Il tribunale ha poi condannato il creditore al pagamento delle spese del processo.
La sentenza, su istanza degli opponenti, è stata notificata il 7.3.2001.
3. - S Z ne ha chiesto la cassazione.
Il ricorso è stato notificato alle controparti il 4.5.2001 presso il difensore per loro costituito nel giudizio di primo grado. Esse non hanno svolto attività di difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene due motivi.
2. - La cassazione della sentenza è stata chiesta con il primo motivo per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 83 dello stesso codice).
Questa la tesi svolta.
L'unica procura conferita dai debitori al professionista che per loro ha proposto opposizione era stata data nella istanza presentata nel corso del processo esecutivo per formulare osservazioni riguardo alla data dell'incanto.
Quella procura non lo abilitava a proporre opposizione alla successiva ordinanza.
Il motivo non è fondato.
Il processo esecutivo non prevede una costituzione in giudizio del debitore.
Tuttavia, il debitore vi può presentare istanze (artt. 495 e 496 cod. proc. civ.), opposizioni interne al procedimento (art. 483 cod. proc. civ.), osservazioni circa il tempo e le modalità delle vendita
(artt. 530 e 569 cod. proc. civ.) ed eccezioni (art. 630, secondo comma, cod. proc. civ.). Quando lo fa, deve avvalersi di un difensore (art. 82, secondo comma, cod. proc. civ.) ed in ogni caso se ne può avvalere.
La procura può essere data in calce od a margine del ricorso (art. 83, secondo comma), che è la forma in cui le domande e le istanze si propongono al giudice, quando non sono fatte oralmente in udienza (art. 486 cod. proc. civ.). La procura data in un atto del processo esecutivo per ottenere dal giudice un determinato provvedimento abilita il difensore a proporre opposizione contro l'atto del giudice che lo rifiuta o ne da uno di contenuto diverso da quello richiesto.
La giurisprudenza è così costante nel ritenere che la procura data dal creditore per il processo esecutivo, nel precetto, nel pignoramento, nell'atto di intervento abilitano il difensore a ricevere le relative opposizioni ed a difendere la parte nei conseguenti giudizi e lo stesso non può non valere per il debitore. La ragione ne è che la procura si intende data per conseguire attraverso il processo un determinato risultato (Cass. 19 maggio 2003 n. 7772;
5 aprile 2003 n. 5368
). 3. - La cassazione, con il secondo motivo, è chiesta per vizi di violazione di norme di legge nella liquidazione degli onorari. Il motivo si articola in tre censure.
3.1. - Il tribunale ha liquidato per onorari L. 13.600.000. Il ricorrente sostiene che la somma eccede i limiti massimi della tariffa: osserva che le prestazioni da remunerare erano "studio della controversia, consultazioni, redazione ricorso introduttivo, assistenza a due udienze di trattazione e redazione della comparsa conclusionale" e che l'onorario non avrebbe potuto superare L. 6.240.000, perché il valore della causa era da rapportare al prezzo d'asta dei beni, pari a L. 65.000.000 e quindi lo scaglione tariffario da applicare era quello tra 50 e 100 milioni di lire. Il motivo è fondato perché, pur superiore a quello indicato dal ricorrente, il limite massimo è stato in effetti oltrepassato. Nel vigore di precedenti tariffe, che presentavano solo una disposizione analoga a quella del primo comma dell'art. 6 della tariffa del 1994, la Corte in più occasioni ha deciso nel senso che le cause di opposizione agli atti esecutivi, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, erano da considerare di valore indeterminabile (Cass. 21 gennaio 1987 n. 518;

26 aprile 1982 n. 2579;
11 gennaio 1978 n. 99).
L'art. 6 della attuale tariffa, dopo avere detto al primo comma che il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura, nel quinto comma prosegue con lo stabilire che, se il valore della controversia in quel modo non sia suscettibile di determinazione, si applicano per gli onorari minimi e quelli massimi i coefficienti di moltiplicazione indicati al paragrafo 6^;
nel contempo, alla lett. M del paragrafo 6^, contempla altri coefficienti per le cause di valore indeterminabile.
Ritiene la Corte che le cause di opposizione agli atti esecutivi debbano continuare ad essere considerate di valore indeterminabile:
questo perché hanno ad oggetto la decisione di questioni che attengono al processo e i loro indiretti effetti di ordine patrimoniale non si prestano ad essere precisamente individuati. Perciò, la liquidazione degli onorari di avvocato andava compiuta applicando a quelli previsti nella sezione 3^ della tabella A della tariffa, il coefficiente indicato alla lettera M della sezione 6^, a termini della quale, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 e quelli massimi quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo, mentre, solo "qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice può liquidare gli onorari nei limiti previsti nelle lettere da D a G". Il tribunale non ha esposto ragioni che giustificassero la liquidazione degli onorari, nel massimo, in base ad un coefficiente diverso da quello indicato nella parte iniziale della lettera M, e perciò è in base a questo che si deve controllare se il limite sia stato superato.
Si può del resto osservare che l'applicazione del coefficiente è adeguato alla situazione di fatto, considerato che il prezzo a base d'asta era stato indicato in L. 65.000.000;
che è nella funzione dell'asta provocare un rialzo del prezzo base;
che il credito per cui si procedeva era di oltre 150.000.000;
che la decisione della causa non aveva importato la soluzione di questioni giuridiche di particolare importanza.
Il calcolo va compiuto assumendo come prestazioni da valutare quelle indicate nel ricorso, non essendovi stata al riguardo alcuna contestazione: quindi, "studio della controversia;
consultazioni;

redazione ricorso introduttivo;
assistenza a due udienze di trattazione;
redazione comparsa conclusionale".
Gli onorari massimi applicabili sono;
- L. 325.000;
163.000;
258.000;

64.000, da moltiplicare per 2;
630.000, ciascuna delle quali da moltiplicare per 6, avuto riguardo allo scaglione tariffario previsto alla lettera M, che rimanda alla lettera D.
Si ha perciò un totale di L.

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