Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 01699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 01699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01699
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9011/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12 –ricorrente –

contro

C B, rappresentatoe difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. PIETRO ANELLO, presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, VIA PO, N. 102 –controricorrente – avverso la sentenz a del la Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 28/1/2021,depositata i l 2 0 gennaio 2021 e notificata il 1° febbraio 2021;
RIMBORSO EURORITENUTAlette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. G L , che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21 dicembre 2022 dal consigliere dott. F C.

FATTI DI CAUSA

1. B C presentò richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure di cui alla l. 15 dicembre 2014, n. 186, portando a conoscenza dell’amministrazione finanziaria i redditi che egli deteneva sotto forma di depositi in conto corrente e conto titoli presso due istituti di credito svizzeri -in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale e dei corrispondenti obblighi di dichiarazione –per i quali aveva ricevuto quattro inviti a comparire riferiti alle annualità comprese fra il 2010 e il 2013. Dopo la definizione della procedura, il contribuente inviò all’Amministrazione - Ufficio territoriale di Orvieto – un’istanza di rimborso delle cd. euroritenute subite sui redditi connessi ai depositi e titoli detenuti in Svizzera, per un complessivo importo di €16.707,42, assumendo che le stesse duplicavano il prelievo eseguito dallo Stato italiano per effetto del suo accesso alla voluntary disclosure.

2. Il silenzio - rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni, che ne riconobbe le ragioni. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, fu respinto. I giudici del gravame ritennero, per quanto ancora di interesse in questa sede, che la disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, recata dall’art. 165 del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi: t.u.i.r.), non fosse applicabile alla ritenuta in questione, essendo riferita solo ai redditi che concorrono a formare la base imponibile Irpef e non anche a quelli da capitale detenuto all’estero;
pertanto, ritennero ancora,nel caso di specie la ritenuta allafonte operata dall’agente pagatore, che ne avrebbe riversato il 75% al Fisco italiano, costituiva ad ogni effetto una doppia imposizione. Osservarono, inoltre, che la procedura di voluntary disclosure non era assimilabile all’accertamento con adesione, quanto egli effetti di cristallizzazione del debito tributario, avendo finalità diverse, assimilabili a quelle del ravvedimento operoso.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi