Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/09/2019, n. 22774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/09/2019, n. 22774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22774
Data del deposito : 12 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25462-2015 proposto da: - '33> V A, deceduta e per lei BENVIGNATI FIAMMA oi r quale sua unica erede, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO

12, presso lo studio dell'avvocato (77/ GRAZIANO PUNGI', che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

V A, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI

27, presso lo studio dell'avvocato P U, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4228/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere M R S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia al giudizio di cassazione (ex art. 390 c.p.c.);
udito l'Avvocato, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'estinzione del procedimento di cassazione con compensazione delle spese.

RILEVATO

Che A V propose ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4228 del 2015 che, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla stessa V avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3387 del 13 febbraio 2008, aveva condannato l'appellato Attilio V al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di euro 8275,20 oltre ad interessi legali, a titolo di conguaglio a seguito di scioglimento di comunione ereditaria;
Che a detto ricorso resistette con controricorso Attilio V ;
Che, deceduta la ricorrente in data 23 luglio 2016, Fiamma Benvignati, figlia ed unica erede della stessa, si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte in data 25 febbraio 2019;
Che nella imminenza della odierna adunanza camerale, la signora Benvignati ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal suo procuratore speciale, avv. Graziano Pungi, ritualmente notificato alla controparte;
Che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente, che ha sottoscritto il relativo atto unitamente al suo procuratore speciale, avv. Patrizia Ubaldi.
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