Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2018, n. 26595
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Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del "petitum" formale. (Nella specie, concernente l'accertamento dell'obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l'omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio).
Sul provvedimento
Testo completo
265 951 18 R.G. n. 5660/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - CONTRIBUTI PREVIDENZA ANTONIO MANNA - Rel. Pres. Sezione - Ud. 09/10/2018 - LUCIA TRIA - Consigliere - PU R. G.N. 2659 GIACINTO BISOGNI hon26595..N. 5660/2017 - Consigliere - 5 RAFFAELE FRASCA Rep. - Consigliere - CI. - Consigliere - ADRIANA DORONZO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - A CTO - Consigliere - G M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5660-2017 proposto da: DI COSTANZO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato R N, rappresentata e difesa dagli avvocati AONSO ERRA ed ANDREA NAPOLITANO;
- ricorrente -
elettivamenteESPOSITO DI MARCANTONIO TERESA KATIA, domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio 430 18 1 R.G. n. 5660/17 dell'avvocato R N, rappresentata e difesa dagli avvocati AONSO ERRA ed A N;
- ricorrente successivo -
contro
MSTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente- MSTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 6447/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi riuniti;
udito l'Avvocato Andrea Napolitano.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 24.10.16 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza (n. 30141/12) di accoglimento emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il 2 R.G. n. 5660/17 difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di A D C e di T K E di M volta ad ottenere la condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a regolarizzare la posizione previdenziale ed assicurativa delle attrici per il periodo 1°.9.83 - 31.5.87. 2. All'origine del contenzioso vi era il ritardo con cui le ricorrenti erano state immesse in ruolo a cagione d'un iniziale provvedimento · poi annullato - con cui il Ministero aveva bloccato lo scorrimento della graduatoria del concorso in cui le ricorrenti medesime figuravano utilmente collocate.
3. I giudici d'appello hanno ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia avente ad oggetto l'accertamento d'un obbligo