Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 09173
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'
APPELLO DI
Tnel procedimento a carico di A A nato a SARACENA il 23/09/1967 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di Tudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG M E G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ill OTh Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da A A avverso il provvedimento dello stesso Tribunale del 12 gennaio 2021 che aveva dichiarato la non valida espiazione dell'affidamento in prova a far data dal 27 novembre 2017 per inottemperanza alla prescrizione di provvedere al risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato. In particolare, il Tribunale, pur confermando la declaratoria di non valida espiazione dell'affidamento in prova, ha concesso allo stesso di proseguire la espiazione in regime di detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Torino, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che deduce la
APPELLO DI
Tnel procedimento a carico di A A nato a SARACENA il 23/09/1967 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di Tudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG M E G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ill OTh Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da A A avverso il provvedimento dello stesso Tribunale del 12 gennaio 2021 che aveva dichiarato la non valida espiazione dell'affidamento in prova a far data dal 27 novembre 2017 per inottemperanza alla prescrizione di provvedere al risarcimento del danno in favore delle persone offese dal reato. In particolare, il Tribunale, pur confermando la declaratoria di non valida espiazione dell'affidamento in prova, ha concesso allo stesso di proseguire la espiazione in regime di detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Torino, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che deduce la
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