Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2021, n. 13178
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Testo completo
ente Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21576 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da B M (C.F.: BRR MRN 50P14 C957Z) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati R V (C.F.: non indicato), Carmi- ne Di Zenzo (C.F.: non indicato), G M (C.F.: non indicato) e S G (C.F.: non indicato) -ricorrente- nei confronti di ASTE.COM S.r.l. - ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE di Treviso (C.F.: 02403720267), in persona del legale rappresentante pro ternpure -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 953/2018, pubblicata in data 9 maggio 2018 (e che sì assume notificata in data 10 maggio 2018);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 gennaio 2021 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 13 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato G M, per il ricorrente.
Fatti di causa
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti di M B, il giudice dell'esecuzione ha disposto la sostituzione del debitore quale custode dell'immobile pignorato, nominando quale nuovo cu- stode il locale Istituto di Vendite Giudiziarie (I.V.G.), A- STE.COM S.r.l. e, successivamente, la liberazione dello stesso immobile pignorato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c.. Sulla base di tale ultimo provvedimento, il nuovo custode ha intimato al debitore precetto di rilascio, avverso il quale quest'ultimo ha proposto opposizione. L'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata dichiarata i- nammissibile dal Tribunale di Treviso. Ricorre il B, sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione ed erronea applicazione dell'art. 617 c.p.c. in relazione all'art. 75 c.p.c., agli artt. 701 e 705 c.p.c., all'art. 428 c.c. ed all'art.2378 c.c., il tutto in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 C.P.C.».
1.1 Le argomentazioni alla base del motivo di ricorso in esa- me sono esposte in modo confuso e ne risulta difficilmente in- telligibile il senso logico-giuridico. Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 13 Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente pare sostenere che il tribunale avrebbe escluso che la doman- da da lui proposta fosse «una ipotesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.», dichiarandola per questo (a suo avviso er- roneamente) inammissibile;
contesta quindi tale affermazione, ribadendo di avere proposto la presente opposizione avverso il precetto di rilascio intimatogli dall'I.V.G. e non avverso i prov- vedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare (cioè i prov- vedimenti di sostituzione del custode, di nomina del nuovo cu- stode e di liberazione dell'immobile pignorato). Afferma, in proposito, che a sostegno dell'opposizione aveva dedotto che Aste.Com S.r.l. non ha «capacità di agire nell'ordinamento quale custode di immobili pignorati», onde difetterebbe «il necessario requisito soggettivo costituito dalla idoneità a sottoscrivere l'atto di precetto di rilascio», in quanto la predetta società non disporrebbe delle autorizzazioni mini- steriali necessarie per svolgere l'attività di custodia di beni pi- gnorati, né tale attività sarebbe compresa nel suo oggetto so- ciale statutario. Sulla base di tali premesse, e considerato che a suo avviso l'incapacità del custode non potrebbe essere superata dal giu- dice dell'esecuzione con il provvedimento di nomina, sostiene che il precetto di rilascio avrebbe dovuto considerarsi illegitti- mo, proprio per l'incapacità di agire dell'intimante di svolgere la funzione di custode, che in qualche modo assimila all'incapacità di agire negoziale. Le censure esposte, oltre ad essere manifestamente infondate in diritto, non colgono adeguatamente l'effettiva ratio deci- dendi della pronunzia impugnata sui punti in contestazione.
1.2 Non può revocarsi in dubbio che la presente controversia abbia ad oggetto una opposizione avverso il precetto di rila- scio intimato al debitore esecutato dall'I.V.G. (Aste.Com S.r.l.) e non una opposizione avverso i provvedimenti del giudice Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 13 dell'esecuzione di sostituzione del custode e di liberazione dell'immobile pignorato (risulterebbe in verità dagli atti che una siffatta opposizione sia stata proposta dal ricorrente in separata sede), come del resto conferma la circostanza che la parte opposta non è il creditore procedente del processo ese- cutivo ma esclusivamente il custode dell'immobile pignorato, che ha intimato il rilascio dello stesso. Tale ultima circostanza impedisce in radice anche qualsiasi eventuale possibilità di "conversione" dell'opposizione qui in esame (indubbiamente proposta nell'ambito di un procedimento di esecuzione diretta per rilascio) in una opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare, e/o comunque una sua interpretazione "sostanziale" in tale ultimo senso. Il fatto che gli argomenti posti a base dell'opposizione, nella sostanza, costituiscano in realtà critiche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare non può dunque mutare l'oggetto della stessa: deve esclusivamente valutarsi, trattan- dosi di esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale (vale a dire l'ordine di liberazione dell'immobile pi- gnorato emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.), se si tratta di contestazioni proponibili con l'opposizione o si tratta di conte- stazioni che, mettendo in discussione il provvedimento giuri- sdizionale posto in esecuzione e non l'esecuzione stessa, non sono proponibili nella presente sede, dovendo e potendo esse- re avanzate esclusivamente nell'ambito del processo che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.
1.3 Tanto premesso, in primo luogo va rilevato che, diversa- mente da quanto assume il ricorrente, il tribunale non ha af- fatto escluso che la domanda da lui proposta fosse «una ipo- tesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.». Al contrario, ha affermato espressamente che si trattava pro- prio di una opposizione avverso il precetto di rilascio intimato Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 13 dal nuovo custode e non di una opposizione avverso il provve- dimento del giudice dell'esecuzione immobiliare da quest'ultimo posto in esecuzione. Proprio in quanto tale l'ha ritenuta inammissibile, dal momen- to che essa era fondata su ragioni non deducibili in sede di opposizione a precetto ma
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 gennaio 2021 dal consigliere A T;
uditi: Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 13 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avvocato G M, per il ricorrente.
Fatti di causa
Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei confronti di M B, il giudice dell'esecuzione ha disposto la sostituzione del debitore quale custode dell'immobile pignorato, nominando quale nuovo cu- stode il locale Istituto di Vendite Giudiziarie (I.V.G.), A- STE.COM S.r.l. e, successivamente, la liberazione dello stesso immobile pignorato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c.. Sulla base di tale ultimo provvedimento, il nuovo custode ha intimato al debitore precetto di rilascio, avverso il quale quest'ultimo ha proposto opposizione. L'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., è stata dichiarata i- nammissibile dal Tribunale di Treviso. Ricorre il B, sulla base di quattro motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione ed erronea applicazione dell'art. 617 c.p.c. in relazione all'art. 75 c.p.c., agli artt. 701 e 705 c.p.c., all'art. 428 c.c. ed all'art.2378 c.c., il tutto in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 C.P.C.».
1.1 Le argomentazioni alla base del motivo di ricorso in esa- me sono esposte in modo confuso e ne risulta difficilmente in- telligibile il senso logico-giuridico. Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 13 Per quanto è possibile comprendere, comunque, il ricorrente pare sostenere che il tribunale avrebbe escluso che la doman- da da lui proposta fosse «una ipotesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.», dichiarandola per questo (a suo avviso er- roneamente) inammissibile;
contesta quindi tale affermazione, ribadendo di avere proposto la presente opposizione avverso il precetto di rilascio intimatogli dall'I.V.G. e non avverso i prov- vedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare (cioè i prov- vedimenti di sostituzione del custode, di nomina del nuovo cu- stode e di liberazione dell'immobile pignorato). Afferma, in proposito, che a sostegno dell'opposizione aveva dedotto che Aste.Com S.r.l. non ha «capacità di agire nell'ordinamento quale custode di immobili pignorati», onde difetterebbe «il necessario requisito soggettivo costituito dalla idoneità a sottoscrivere l'atto di precetto di rilascio», in quanto la predetta società non disporrebbe delle autorizzazioni mini- steriali necessarie per svolgere l'attività di custodia di beni pi- gnorati, né tale attività sarebbe compresa nel suo oggetto so- ciale statutario. Sulla base di tali premesse, e considerato che a suo avviso l'incapacità del custode non potrebbe essere superata dal giu- dice dell'esecuzione con il provvedimento di nomina, sostiene che il precetto di rilascio avrebbe dovuto considerarsi illegitti- mo, proprio per l'incapacità di agire dell'intimante di svolgere la funzione di custode, che in qualche modo assimila all'incapacità di agire negoziale. Le censure esposte, oltre ad essere manifestamente infondate in diritto, non colgono adeguatamente l'effettiva ratio deci- dendi della pronunzia impugnata sui punti in contestazione.
1.2 Non può revocarsi in dubbio che la presente controversia abbia ad oggetto una opposizione avverso il precetto di rila- scio intimato al debitore esecutato dall'I.V.G. (Aste.Com S.r.l.) e non una opposizione avverso i provvedimenti del giudice Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 13 dell'esecuzione di sostituzione del custode e di liberazione dell'immobile pignorato (risulterebbe in verità dagli atti che una siffatta opposizione sia stata proposta dal ricorrente in separata sede), come del resto conferma la circostanza che la parte opposta non è il creditore procedente del processo ese- cutivo ma esclusivamente il custode dell'immobile pignorato, che ha intimato il rilascio dello stesso. Tale ultima circostanza impedisce in radice anche qualsiasi eventuale possibilità di "conversione" dell'opposizione qui in esame (indubbiamente proposta nell'ambito di un procedimento di esecuzione diretta per rilascio) in una opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare, e/o comunque una sua interpretazione "sostanziale" in tale ultimo senso. Il fatto che gli argomenti posti a base dell'opposizione, nella sostanza, costituiscano in realtà critiche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione immobiliare non può dunque mutare l'oggetto della stessa: deve esclusivamente valutarsi, trattan- dosi di esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale (vale a dire l'ordine di liberazione dell'immobile pi- gnorato emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.), se si tratta di contestazioni proponibili con l'opposizione o si tratta di conte- stazioni che, mettendo in discussione il provvedimento giuri- sdizionale posto in esecuzione e non l'esecuzione stessa, non sono proponibili nella presente sede, dovendo e potendo esse- re avanzate esclusivamente nell'ambito del processo che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.
1.3 Tanto premesso, in primo luogo va rilevato che, diversa- mente da quanto assume il ricorrente, il tribunale non ha af- fatto escluso che la domanda da lui proposta fosse «una ipo- tesi di opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.». Al contrario, ha affermato espressamente che si trattava pro- prio di una opposizione avverso il precetto di rilascio intimato Ric. n. 21576/2018 - Sez.
3 - Ud. 14 gennaio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 13 dal nuovo custode e non di una opposizione avverso il provve- dimento del giudice dell'esecuzione immobiliare da quest'ultimo posto in esecuzione. Proprio in quanto tale l'ha ritenuta inammissibile, dal momen- to che essa era fondata su ragioni non deducibili in sede di opposizione a precetto ma
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