Cass. civ., SS.UU., ordinanza 25/03/2021, n. 08503
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30923-2019 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FULANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L P;- ricorrente -contro TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO FERRARIS ed E R;- controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 16/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Rilevato che: emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. Telecom s'impegnò in virtù di una convenzione a pagare al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, poi soppresso e incorporato nel Consorzio di bonifica Pianura friulana, un canone per l'attraversamento di rogge e canali a questo riferibili ad opera di manufatti per linee di telecomunicazioni, ma che contestò di dover pagare le somme, alla luce dell'art. 93 del d.lgs. 1 agosto 1993, n. 259, di modo che recedette dalla convenzione;- ne seguì una cartella di pagamento, con la quale il Consorzio pretese il pagamento dei canoni dovuti dal 2010 al 2013, che la Telecom pagò per evitare l'esecuzione;la Telecom si rivolse quindi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia per sentire accertare che nessuna somma era dovuta e per ottenere la condanna del Consorzio alla restituzione di quanto versato;- il Tribunale adito accolse la domanda, previa affermazione della propria competenza;Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha quindi rigettato il successivo appello proposto dal Consorzio di bonifica: anzitutto ha riconosciuto la competenza del Tribunale regionale delle acque quale giudice ordinario specializzato, assumendo un'accezione ampia dell'art. 140, lett. c) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;poi, ha fatto leva sull'inderogabilità del divieto, posto dall'art. 93 Ric. 2019 n. 30923 sez. SU - ud. 23-02-2021 9) -2- del d.lgs. n. 259/03, di assoggettare a canoni o, comunque, a qualsiasi altro onere l'occupazione di aree con infrastrutture di telecomunicazione ancora utilizzabili;infine, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado, secondo la quale la convenzione è integralmente disciplinata dal diritto pubblico e, in quanto tale, non può violare il suddetto art. 93;contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio di bonifica Pianura friulana per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica con controricorso la s.p.a. Telecom, la quale pure deposita memoria.
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