Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21411
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V C, nato a Cosenza il 30/06/1981 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Catanzaro;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M R;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R P, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen., e per il rigetto nel resto;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti F C e M B A, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con atto dei propri difensori, C V impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha respinto la sua istanza di riesame ed ha confermato gli arresti domiciliari applicatigli per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere operante nel settore dei giochi elettronici e delle scommesse in violazione della normativa di settore, fiscale e anti-riciclaggio, con l'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen.. 2. Il ricorso deduce violazioni di legge e vizi di motivazione sotto tre profili.

2.1. In punto di gravità indiziaria, evidenzia: che, dei collaboratori di giustizia escussi, due (Z e G) indicano l'indagato come dedito ad attività delittuose di tipo diverso da quelle che gli vengono addebitate, mentre gli altri (F e C V) nemmeno lo nominano;
che non risultano ipotizzati a suo carico "reati-scopo" del sodalizio;
che l'ordinanza non indica sulla base di quali elementi sia stata desunta la sua consapevolezza dell'attività illecita asseritamente svolta da quel gruppo, dal momento che in nessuna delle conversazioni richiamate dal Tribunale sono contenuti riferimenti a schede alterate o ad altre condotte illegali;
che il suo ruolo di esattore del denaro contante presso gli esercenti, valorizzato a tal fine da quei giudici, potrebbe dimostrarne, al più, la consapevolezza di un'attività condotta in elusione della normativa fiscale, ma non in frode ai giocatori;
la sua asserita "caratura criminale" e la sua amicizia con il ritenuto dominus di quell'attività, ovvero il coindagato C, non consentono di inferirne la necessaria affectio socíetatis, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.

2.2. Si lamenta, in secondo luogo, la riferibilità al ricorrente dell'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., sotto il profilo soggettivo. L'ordinanza la giustifica per l'impiego da parte sua, in alcune occasioni, di metodi violenti con utenti ed esercenti e per i rapporti con C ed i suoi collaboratori, ritenuti inseriti in contesti mafiosi. Obietta, però, il ricorso che la circostanza aggravante, nell'incolpazione provvisoria, viene ipotizzata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa e non del metodo, e che comunque l'ordinanza non spiega da dove si debba desumere la consapevolezza del Vozza della finalità agevolativa mafiosa del C e dei suoi collaboratori.
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